Con la circolare n. 84 del 10 luglio 2020 l’Inps ha fornito le informazioni legate alle nuove norme in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), assegno ordinario, cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA). Con tale circolare l’Inps recepisce di fatto l’impianto normativo delle integrazioni salariali determinate dal Covid-19 e contenute nel Decreto Legge Rilancio. L’originario decreto del 19 maggio ha infatti portato delle modifiche all’impianto regolatorio in materia di integrazioni salariali collegate alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del Covid-19, mentre il DL del 16 giugno ha introdotto alcune modifiche alla disciplina degli interventi di integrazione salariale. Con la suddetta circolare l’Inps illustra le innovazioni introdotte dai decreti, fornendo le necessarie istruzioni sulle principali novità inserite.
Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
In merito al trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario per causale Covid-19, l’Inps ricorda che ne è stato esteso il periodo e che è richiedibile dai datori di lavoro in tutta Italia che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili al Covid. Questi ultimi potranno fare domanda e fruirne per 9 settimane, per un periodo dal 23 febbraio al 31 agosto, “incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane”. Con il DL n. 52/2020 (art. 1), si prevede la possibilità di fruire di ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 solo per i datori di lavoro che hanno fruito delle 14 settimane concesse in precedenza. La durata massima del trattamento resta di 18 settimane, mentre nelle cosiddette zone rosse è di 31 settimane.
Le 5 settimane integrative da richiedere non devono essere per forza consecutive, ma dovranno essere comunque collocate entro il 31 agosto 2020. Come comunicato dal messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020 sono state introdotte misure di semplificazione degli adempimenti a carico delle aziende per la compilazione delle domanda di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario, con il rilascio della funzione Copia/Duplica Domanda.
Cassa integrazione straordinaria: le informazioni da sapere
Gli incrementi delle settimane di integrazione sono anche per chi ha in corso un trattamento di cassa integrazione straordinaria, che può essere sospeso in favore della CIGO.
Per accedere ai trattamenti di CIGO e di assegno ordinario in parola, non serve che i lavoratori possiedano il requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento. È invece necessario che gli stessi siano alle dipendenze dell’azienda richiedente al 25 marzo 2020.
Confermate le semplificazioni introdotte con il DL n. 18/2020: non si è tenuti a pagare il contributo addizionale e non si considera il limite delle 52 settimane del biennio mobile o delle 26 nel biennio mobile per il Fondo di Integrazione Salariale.
Cig 2020: tutte le date da tenere a mente. Il calendario
Cassa integrazione: termini di presentazione della domanda
Con il DL n. 52/2020 è stato introdotto un regime decadenziale per la presentazione delle domande riguardanti i trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CISOA. Le richieste dovranno essere inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui c’è stato il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Con le ultime modifiche al DL Rilancio i nuovi termini sono stati spostati al 17 luglio 2020 (per le interruzioni avvenute nel mese di maggio). Le richieste riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto luogo tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 dovranno essere inviate entro e non oltre il 15 luglio 2020, pena la decadenza.
Il pagamento
Per ciò che concerne il pagamento della prestazione, resta inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps, senza obbligo di produzione della documentazione che attesta le difficoltà finanziarie dell’impresa. Per quanto riguarda il pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto, in caso di richiesta di pagamento diretto con anticipo del 40% delle ore richieste per l’intero periodo, il datore di lavoro è tenuto a presentare domanda entro il 3 luglio 2020.
Settimane esaurite
Le aziende che hanno esaurito le 18 settimane di sospensione o ridotto l’attività lavorativa con causale Covid-19 nazionale possono ricorrere alle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla normativa. È possibile accedere alle integrazioni salariali ordinarie per mancanza di materie prime/componenti o per mancanza di lavoro/commesse, anche quando il determinarsi di queste causali sia riconducibile ai perduranti effetti dell’emergenza epidemiologica. In questo caso troverà applicazione la normativa tradizionale in materia di integrazioni salariali.
CISOA
Concludiamo con la Cassa integrazione per gli operai agricoli (CISOA), per la quale si prevede la concessione di un trattamento della durata massima di 90 giorni per periodi compresi tra il 23 febbraio e il 31 ottobre 2020 e con scadenza entro il 31 dicembre 2020, a condizione che il lavoratore sia un dipendente dell’azienda che richiede il beneficio al 25 marzo 2020.
Cassa integrazione: la circolare Inps n. 84/2020
Per ulteriori informazioni e approfondire meglio tutti i temi inclusi nella comunicazione dell’Inps, vi lasciamo qui il link alla circolare.
Segui Termometro Politico su Google News
Scrivici a redazione@termometropolitico.it