Le norme processuali penalistiche contengono istruzioni particolari per quanto attiene alla perquisizione minorenni, ovvero un’attività essenziale per poter rintracciare – durante la fase delle indagini – elementi di prova che possano sorreggere l’accusa di reato. Non di rado, leggiamo infatti notizie in cui sono citati reati anche di una certa gravità, commessi da individui al di sotto di 18 anni: ecco allora che la perquisizione minorenni, una volta autorizzata, diventa cruciale per ricostruire la dinamica dei fatti e per fare luce sulle responsabilità in gioco. Vediamo più nel dettaglio.
Perquisizione minorenni: il contesto di riferimento
Dobbiamo subito fare chiarezza: quando parliamo di perquisizione minorenni, ci ricolleghiamo al concetto di “perquisizione”, ovvero un particolare mezzo di ricerca della prova, usato nel processo penale, e adoperato di solito dalla polizia giudiziaria, sulla scorta di un decreto motivato dal giudice penale. Le perquisizioni possono essere:
- personali, se mirano ad individuare sul soggetto perquisito cose pertinenti al reato o anche il corpo del reato, vale a dire la cosa sulla quale è stato compiuto o con cui si è compiuto l’illecito penale. La perquisizione minorenni rientra in tale tipologia;
- locali, se mirano ad individuare elementi probatori – o anche persone da arrestare – in determinati luoghi: esse debbono essere effettuate in presenza dell’indagato/imputato, e secondo specifiche fasce orarie.
Se la perquisizione dà risultati e permette cioè di individuare elementi con rilievo probatorio ed utili quindi alle indagini, è diretta conseguenza il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che vengono quindi sottratti a chi ne aveva la disponibilità.
Tuttavia la legge italiana prevede particolari garanzie e tutele per i -minori, anche laddove siano coinvolti in procedimenti penali mirati ad accertare eventuali loro responsabilità. In altre parole, per quanto riguarda i minorenni, sono applicate norme processuali peculiari e sui reati commessi da chi non ha ancora compiuto i 18 anni di età, è designato ad esprimersi un tribunale ad hoc, ovvero il tribunale per i minorenni, che troviamo frequentemente citato nelle notizie di cronaca nera. Detto tribunale deve redigere una sentenza, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, tra cui anche l’età del reo. Infatti, in base alle norme penali vigenti (art. 97-98 c.p.), il minorenne al di sotto dei 14 anni non è mai imputabile; chi è invece in un’età tra i 14 e i 17 anni è imputabile, a patto che non sia provato in corso di causa, che egli alla data del reato non fosse in grado di intendere e volere ovvero che fosse incapace, e comunque – anche in caso di condanna – la pena è ridotta. Invece, come ben noto, colui che ha già compiuto i 18 anni è sempre imputabile, a meno che anche per lui non sia accertata una causa di incapacità di intendere e volere.
Come viene disposta la perquisizione di un minore?
La perquisizione in generale, ed anche la perquisizione minorenni, è un’attività talvolta da svolgersi senza indugio, ovvero senza attendere le tempistiche tipiche dei tribunali. Ecco allora perché la perquisizione non sempre è disposta dopo autorizzazione per decreto del giudice oppure del PM: infatti, in svariate circostanze concrete, risulta decisamente più opportuno – al fine di evitare lo smarrimento, la cancellazione o la dispersione di elementi probatori – effettuare la perquisizione, prescindendo dalla citata autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Ciò avviene grazie alle regole sulla perquisizione d’urgenza contenute nel Codice processuale penale. Infatti, le norme vigenti permettono proprio agli ufficiali di polizia giudiziaria di attivare la perquisizione locale o personale laddove, oltre a sussistere il fondato motivo di ritenere che sul soggetto siano nascoste cose o tracce collegate al reato che possono essere cancellate o disperse o distrutte, ovvero che tali elementi siano in un determinato luogo o che in questo luogo sia il soggetto indagato o l’evaso, ci si trovi in un caso di evasione o in un caso di flagranza di reato. Ma nelle trame della legge penale sono previste altre ipotesi di perquisizione d’urgenza, con riferimento alle indagini compiute in materia di reati inerenti l’associazione mafiosa, il terrorismo, il traffico di armi, o l’uso e il commercio di armi ed esplosivi.
Tuttavia, anche in caso di perquisizione d’urgenza, il magistrato dovrà esprimersi, ma in un secondo tempo e una volta ultimata la perquisizione. Infatti, la polizia giudiziaria è tenuta a trasmettere al magistrato il verbale delle attività svolte, entro pochi giorni dal loro svolgimento. Il magistrato, di seguito, dovrà vagliare quanto prodotto dalla PG e, nel caso sussistano i presupposti, dovrà convalidare gli esiti della perquisizione d’urgenza. Lo rimarchiamo: quanto finora detto si applica anche in ipotesi di perquisizione minorenni, salvo alcuni accorgimenti, che ora vedremo.
Le cautele da utilizzarsi in relazione al minore
Come appena detto, le norme in tema di perquisizione valgono anche per i minorenni, senza particolari differenziazioni. Tuttavia, se è vero che non esistono norme di legge particolari per quanto attiene alla perquisizione minorenni, è altrettanto vero che la polizia giudiziaria applica usualmente delle regole di precauzione mirate a tutelare la persona, in quanto al di sotto dei 18 anni. E ciò tanto più rileva in caso di perquisizione d’urgenza. Ecco in sintesi quali sono queste cautele:
- il decreto può autorizzare le forze dell’ordine a perquisire anche le persone presenti o arrivate nel frattempo, laddove si ritenga che le stesse persone possano celare il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Il citato provvedimento può anche imporre che le persone presenti non si allontanino prima della fine della perquisizione;
- secondo le norme processuali penali, la perquisizione minorenni va svolta sempre nel rispetto della dignità e, ove possibile, del pudore del soggetto perquisito;
- tali operazioni vanno possibilmente compiute da persona dello stesso sesso di quella perquisita, tranne le ipotesi in cui i controlli sono svolti da medici o nei casi di impossibilità o di urgenza assoluta;
- la PG deve comunque avvisare il minorenne della facoltà di nominare un avvocato o altra persona di fiducia (generalmente un genitore, necessario per dare l’opportuno conforto psicologico specie durante l’operazione di controllo), prima di effettuare la perquisizione;
- laddove la perquisizione minorenni sia autorizzata dal magistrato, la polizia giudiziaria deve esibire il decreto autorizzativo, prima di effettuare la perquisizione.
Concludendo, laddove scatti la perquisizione sulla scorta di un decreto del magistrato, per la polizia giudiziaria sarà agevole svolgerla: basterà infatti attenersi alle indicazioni di cautela previste dal magistrato che ha redatto il provvedimento, in modo da tutelare le condizioni psicofisiche e la dignità del minorenne. In caso di perquisizione d’urgenza, la polizia giudiziaria potrà muoversi più liberamente, ma dovrà comunque rispettare i diritti del minore, possibilmente attendendo l’arrivo di un genitore, prima di iniziare la perquisizione. Anzi, nel caso di eventuale lesione dei citati diritti, gli esiti della perquisizione potrebbero non essere convalidati, quindi restando inutilizzabili; inoltre, vi potrebbero essere dei profili di responsabilità penale per il membro delle forze dell’ordine che abusa dei suoi poteri, in fase di perquisizione (ciò in applicazione dell’art. 609 c.p.).
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