Più volte abbiamo parlato di testamento e delle dinamiche lo riguardano. Qui di seguito vogliamo soffermarci sulla possibilità che un testamento, dopo essere stato compilato, venga revocato dal testatore, ovvero da colui che lo ha voluto e realizzato. Insomma, l’interessato può cambiare idea e modificare il contenuto dell’atto scritto? E può farlo in qualsiasi momento, oppure sulla revoca testamento vi sono dei vincoli e limiti ben precisi? Vediamolo.
Revoca testamento: che cosa dice la legge?
Chiariamolo subito: il Codice Civile ammette, senza ombra di dubbio, la revoca del testamento, e lo fa all’art. 679. Infatti, tal disposizione sancisce tale facoltà del testatore, cui egli non può rinunciare in alcuna maniera; analogamente, non può rinunciare alla facoltà di modificare le proprie disposizioni testamentarie, poiché la volontà espressa in tali disposizioni, può certamente cambiare fino all’ultimo momento della sua esistenza. Da ciò consegue che ogni eventuale condizione o clausola contraria sarà da ritenersi inefficace e priva di rilevanza per il diritto. Il testatore è libero pertanto di modificare, in tutto o in parte il testamento, cambiando soltanto alcune clausola, o anche una sola. Tuttavia, la revoca del testamento può essere attivata esclusivamente dall’autore e non da altri soggetti, neanche sotto delega del testatore.
Tale meccanismo è ben diverso da quello dell’accettazione dell’eredità, di cui già abbiamo parlato diffusamente qui. Infatti, una volta detto sì all’eredità, non si può più tornare indietro; mentre la rinuncia all’eredità può essere revocata.
Va ricordato altresì che la regola generale della libera revoca testamento non si applica in relazione ad alcune disposizioni testamentarie non patrimoniali, dichiarate irrevocabili da particolari norme di legge. Un esempio tra tutti è il caso del riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, incluso in un testamento.
Un altro “automatismo” previsto dalla legge riguarda, invece, la revoca automatica nel caso in cui il testatore abbia nuovi figli o se, alla data di stesura dell’atto, non sapeva di averne. Analogamente, scatta la revoca testamento in ipotesi di figlio postumo.
Come può esprimersi la revoca?
La materia testamentaria è assai ampia, come abbiamo già avuto modo di notare con riferimento ad alcune tipologie di testamento, come ad esempio il testamento olografo, o il testamento congiuntivo o reciproco. La varietà di norme che disciplinano il testamento ci fanno intuire però anche un dato: il valore che il legislatore ha riconosciuto alle determinazioni di volontà del testatore, sia prima della redazione dell’atto, sia dopo. In quest’ultimo caso, infatti, le norme prevedono che la revoca possa essere sia espressa che tacita. In ipotesi di revoca espressa, sussiste un atto con il quale il testatore dichiara in modo formale di eliminare l’efficacia del precedente testamento. La revoca espressa può essere disposta o con un nuovo testamento redatto ad hoc – in cui la revoca viene prevista e citata da apposita clausola – oppure con atto del notaio. La revoca tacita segue un principio diverso, dato che scatta laddove sia redatto un nuovo testamento che semplicemente sia incompatibile con il precedente, e da cui si deduca quindi – in via implicita – il venir meno delle disposizioni precedenti. Non vi sono particolari regole di forma da seguire in caso di revoca tacita: basta appunto che il mutamento di idee del testatore sia deducibile dal testo. Inoltre, la revoca testamento in modo tacito può anche darsi con la distruzione materiale del precedente testamento. Nel caso poi il testatore decida di non scriverne uno nuovo, per determinare a chi andranno i beni dell’eredità, sarà necessario seguire le regole del Codice Civile, valevoli in mancanza di testamento.
In particolare, il testamento olografo distrutto, interamente o parzialmente, è da intendersi come revocato a meno che sia dimostrato che il testatore non voleva revocarlo, indipendentemente dal fatto che sia stato l’autore della distruzione, oppure che sia dimostrato che la distruzione si è avuta a causa del gesto di un terzo. È chiaro che non sempre è agevole dare questa prova.
Concludendo, dobbiamo tener presente che la legge non vieta la revoca della revoca testamento, ma la revoca della revoca dev’essere sempre in forma espressa: non è ammessa la revoca tacita.
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