Gli automobilisti ben sanno che ricevere una multa non è mai qualcosa di piacevole, specialmente se si hanno valide ragioni per contestare il verbale che indica la infrazione o le infrazioni al CdS commesse. È vero però che, in caso di multa, la legge vigente consente di pagare entro 5 giorni in modo ridotto, ovvero con uno sconto del 30%. In alternativa, si può fare ricorso. Vediamo allora, più nel dettaglio, quali sono gli strumenti a disposizione dell’automobilista, per contestare quanto indicato nella multa.
Multa e annullamento: il ricorso in autotutela
Non sempre l’automobilista accetta di buon grado di pagare la multa: può infatti certamente capitare che, dopo aver letto con attenzione il verbale, si riscontri una sanzione ingiusta o su cui, comunque, è possibile far valere qualche argomento che spinga alla cancellazione della sanzione, sulla scorta della verifica dei dati riportati e delle procedure usate per emetterla, che non di rado potrebbero non rispettare tutte le norme di legge. Ad esempio, un verbale di multa ben potrebbe essere incompleto, impreciso o con errori; oppure la notifica dello stesso potrebbe avvenire oltre i termini di legge; oppure la multa potrebbe essere stata emessa tramite uso di autovelox non tarato; oppure ancora nel verbale potrebbe mancare l’indicazione del luogo della contravvenzione.
In ipotesi l’automobilista ritenga di avere valide ragioni per opporsi al pagamento, può dunque avvalersi degli strumenti previsti dalla legge. Anzitutto, citiamo quello con tutta probabilità meno efficace, ovvero il cosiddetto ricorso in autotutela all’organo accertatore, che in quanto tale viene fatto nei confronti dell’identico organo che ha scritto l’atto. Per questa via, l’interessato ad opporsi alla multa deve redigere una raccomandata o una PEC nella quale, mettendo il verbale di multa in allegato, ne contesti i contenuti, segnalando i vizi che inficerebbero l’efficacia dell’atto. Tuttavia, la prassi ci insegna che questo strumento è quasi sempre poco utile visto che le autorità difficilmente ritrattano e cambiano idea rispetto a quanto indicato in multa. E occorre sempre vedere se le dette autorità decidano anche solo di rispondere alla comunicazione dell’automobilista. In realtà, tale strumento può rivelarsi utile soltanto nel caso in cui il vizio del verbale di multa sia così grave e lapalissiano, da imporre all’organo accertatore di cancellare la multa.
Il ricorso nei confronti del Prefetto
Un’altro ulteriore strumento per contestare la validità della multa ed ottenerne la cancellazione è rappresentato dal ricorso al Prefetto, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale: anch’esso però, essendo un organo amministrativo, non garantisce certamente una decisione imparziale al 100%, cosa che invece è auspicabile in un’aula di tribunale. In queste circostanze, il meccanismo è simile a quello visto sopra: l’interessato a far cancellare la multa può mandare una lettera in Prefettura o al comando di polizia che ha scritto il verbale, che dovrà poi spedirla alla stessa Prefettura. Tale metodo si rivela assolutamente economico, ovvero non va pagata alcuna tassa o altra spesa particolare: basta inviare il ricorso in raccomandata, pagando i soli costi di spedizione. È anche ammessa la consegna a mano in Prefettura (ufficio protocollo), per tagliare anche queste spese.
Il ricorso al Prefetto può essere fruttuoso, in particolare, se si pensa che se la PA non risponde entro il termine di 180 giorni in ipotesi di ricorso alla polizia, oppure 210 giorni in ipotesi di ricorso diretto alla Prefettura, il silenzio va inteso come accoglimento del ricorso, con la conseguenza della cancellazione della multa. Tuttavia, c’è anche da tener presente che il Prefetto è pur sempre un superiore gerarchico rispetto alle forze dell’ordine che hanno emesso la multa; conseguentemente, ottenere una decisione favorevole all’automobilista è assai raro, dato che il Prefetto solitamente delinea un provvedimento che va nella direzione di giustificare chi ha emesso il verbale. Come nel caso del ricorso in autotutela, per sperare concretamente di vincere il ricorso, è auspicabile allora munirsi di prove scritte inconfutabili che accertino l’evidenza del vizio della multa (come ad es. una multa in cui compare il numero di targa sbagliato o una data errata).
Il ricorso al giudice di pace
Probabilmente il ricorso al giudice di pace è quello che garantisce le maggiori possibilità di accoglimento della tesi dell’automobilista. Infatti, si tratta pur sempre di un iter diretto da un giudice onorario, ovvero una figura con un certo bagaglio di conoscenze di diritto e che, quindi, potrebbe – alla luce di tutte le risultanze emerse e in virtù della tipica imparzialità che caratterizza o dovrebbe caratterizzare l’attività di un organo giudiziario – decidere a favore del guidatore multato, con una sentenza che faccia venir meno gli effetti della multa. Tuttavia, bisogna ricordare che tale ricorso – da farsi entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di multa – impone di essere presenti alle udienze previste, e può essere intrapreso, versando la quota del contributo unificato. È peraltro caldamente consigliato farsi assistere da un avvocato (anche se non è obbligatorio nè in questa procedura nè nelle altre viste sopra), pagandone le relative spese. Inoltre, se si perde il ricorso, bisogna far fronte alle spese processuali da rifondere alla controparte. L’interessato che non accetta l’esito del ricorso al giudice di pace, può tuttavia fare appello ed, in seguito, anche fare ricorso in Cassazione.
Concludendo, si può notare come esista più di uno strumento che consente all’automobilista di far valere le proprie ragioni: sta però a lui decidere quale utilizzare, stando attento a rispettare i termini previsti per fare ricorso.
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