Novità per quanto riguarda il regime di cassa integrazione 2020: infatti, ormai settimanalmente le circolari INPS prevedono integrazioni e nuove regole interpretative in tema di gestione della Cig, per contribuire a fare un po’ di chiarezza su un quadro normativo non sempre cristallino. Qui di seguito vogliamo soffermarci, sulla scorta di quanto previsto dal dl Rilancio e dal decreto-legge n. 52 del 2020 – che reca ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale – su quanto delineato dall’Istituto di previdenza sociale, che ha fatto luce sui criteri di calcolo delle settimane fruite e di quelle ancora spettanti per la causale coronavirus: si tratta di nuove indicazioni già operative, incluse nel messaggio n. 84 / 2020 e nel messaggio 2825 / 2020. Vediamo più nel dettaglio.
Cassa integrazione guadagni: il calcolo delle settimane spettanti
In estrema sintesi, chi vorrà ottenere le altre 9 settimane di cassa integrazione in deroga (5+4), previste dal dl Rilancio, come ammortizzatore straordinario, dovrà comunque rivolgersi alla Regione per l’autorizzazione. Laddove sia stato accordato un periodo inferiore a quello massimo, per poter usufruire nuovamente della cassa integrazione, bisognerà fare nuova richiesta alla Regione. In altre parole, i datori di lavoro cui è stato riconosciuto, da parte delle Regioni, l’ammortizzatore per le prime 9 settimane in relazione al periodo 23 febbraio-31 agosto 2020, possono nuovamente domandare all’Inps, ma sulla scorta dell’autorizzazione della Regione, ulteriori 5 settimane di cassa integrazione. Terminato anche questo periodo, i datori di lavoro interessati a fruire appieno del meccanismo, dovranno fare una nuova richiesta per le rimanenti 4 settimane, ed anche per i periodi anteriori al primo settembre 2020. Rimarchiamo che le aziende che sono ubicate nelle zone gialle, possono accedere ad un totale di 13 settimane, mentre le aziende ubicate nelle zone rosse possono contare su un massimo di 22 settimane.
Insomma, per ottenere la cassa integrazione in deroga secondo il meccanismo 5+4, è necessario ricevere l’ok della Regione, e l’Inps deve poi verificare l’esistenza dell’autorizzazione.
Ricapitolando: il principio generale è che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività dell’azienda per ragioni collegate all’emergenza epidemiologica, possono fare domanda di concessione della Cig o di accesso all’assegno ordinario con causale “Covid-19 nazionale”, per una durata di 9 settimane per periodi che vanno dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, aumentate di altre 5 settimane nello stesso periodo per i soli datori di lavoro che abbiano totalmente utilizzato il periodo già accordato di 9 settimane. Ancora, è prevista l’opzione di altre 4 settimane per chi abbia già fruito delle 14 settimane precedenti. Si tratta certamente di un meccanismo non esente da complessità, e su cui non è escluso – nelle prossime settimane – qualche ulteriore intervento chiarificatore da parte dell’Inps.
A chi spetta questo ammortizzatore?
Possono usufruire della cassa integrazione in oggetto, i datori di lavoro dell’ambito privato, che non possono contare sulle garanzie e tutele disciplinate dalle regole in tema di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro in permanenza del rapporto di lavoro, ma anche, tra gli altri, i lavoratori in apprendistato, coloro che praticano un sport a livello professionistico, i lavoratori a domicilio e i lavoratori delle imprese fallite.
Se ti interessa saperne di più sulla possibilità di andare in pensione a 58 anni, clicca qui.
Concludendo, le istanze per ottenere la cassa integrazione andavano fatte, a pena di decadenza, proprio in questi giorni, ovvero entro il 17 luglio. Mentre i termini per le istanze collegate ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, iniziati nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 sono già scaduti da un po’, dato che il giorno ultimo era il 15 luglio.
Segui Termometro Politico su Google News
Scrivici a redazione@termometropolitico.it