Ferie non godute in prescrizione: quando si perdono?
Ferie non godute, prescrizione dell’indennità sostitutiva: quando inizia a decorrere la prescrizione e dopo quanto si prescrive il diritto all’indennità
Non è certamente la prima volta che affrontiamo il delicato tema del lavoro ed, in particolare, l’argomento ferie. Ne abbiamo parlato ad esempio con riferimento alla legittimità delle ferie forzate, oppure con riferimento alle ferie dei lavoratori stagionali. In questo articolo vogliamo occuparci delle ferie da un altro punto di vista: vogliamo cioè focalizzarci sulle ferie non godute. Ciò però sempre sulla scorta di quanto sancito, anzitutto, dalla nostra Costituzione che, all’art. 36, prevede il diritto alle ferie annuali irrinunciabili e retribuite. Abbiamo altresì già parlato della cosiddetta indennità sostitutiva delle ferie, vale a dire quella somma di denaro che va nelle tasche del dipendente, che non abbia potuto utilizzare le ferie annuali previste, ma non per sua colpa. Quando si prescrive tale indennità? ovvero, da quando non può più essere esercitato il diritto all’indennità, per scadenza dei termini? Vediamolo.
Ferie non godute: il contesto di riferimento
Il diritto alle ferie trova disciplina in rigorose norme di legge, come abbiamo già spiegato qui. In particolare, ricordiamo ora che le ferie vanno distribuite nello periodo di tempo che il datore di lavoro decide, ma sempre in considerazione non solo delle esigenze produttive e/o organizzative dell’azienda o industria, ma anche – e senza mai dimenticare – gli interessi del dipendente / prestatore di lavoro. La via più opportuna è quella dell’accordo ad hoc tra azienda e lavoratori sui dettagli delle ferie che questi ultimi dovranno avere. Anzi, esiste un vero e proprio obbligo imposto dalla legge ordinaria, per il quale il datore deve preventivamente comunicare al suo dipendente il periodo entro il quale le ferie dovranno essere godute. Insomma sulla carta, il diritto alle ferie è qualcosa che scatta in automatico, sulla scorta dell’accordo citato. D’altra parte, le ferie sono un diritto irrinunciabile poiché la legge stessa protegge e garantisce la salute del lavoratore che, annualmente, ha diritto ad un recupero psicofisico e ad una fase di riposo completo, per staccare da un lungo periodo di impegno a lavoro.
Il decreto legislativo n. 66 del 2003 concernente la disciplina dell’organizzazione dell’orario di lavoro, all’art. 10 dispone che tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto di godere di ferie pagate per un tempo non inferiore a 4 settimane: e ciò salvo quanto disposto dalla contrattazione collettiva o regole speciali di categoria. Inoltre, le norme di legge chiariscono che due di queste quattro settimane possono essere godute nei 18 mesi successivi. Ma le ragioni più diverse potrebbero far sì che si abbia un caso di ferie non godute, ovvero, che si abbiano delle settimane di ferie non godute, secondo i termini previsti. In tali circostanze, il lavoratore assunto a tempo indeterminato, ha diritto ad una indennità sostitutiva per ferie non godute che, tuttavia, potrà essere versata solo alla fine del rapporto di lavoro. Ciò in ragione del fatto che il citato decreto n. 66 del 2003 impone il divieto di monetizzare le ferie in permanenza del rapporto di lavoro tra azienda e lavoratore. In altre parole, in permanenza degli effetti del contratto di lavoro, le ferie non godute restano “sospese” o “congelate”, e non possono quindi essere liquidate in busta paga da parte dell’azienda. Ci si potrebbe però domandare che fare se il datore, al termine del rapporto di lavoro, non dovesse versare l’indennità citata: ebbene, per risolvere la situazione, il dipendente sarebbe costretto ad intraprendere una causa di lavoro contro l’azienda, per far valere le sue legittime pretese.
Quando scatta la prescrizione dell’indennità?
Come accennato, se il lavoratore non ha potuto – per le più disparate ragioni – usufruire delle ferie, secondo le tempistiche previste dalla legge, avrà diritto ad una indennità sostitutiva delle ferie non godute. Due aspetti vanno però chiariti, per capire come funziona la prescrizione dell’indennità citata: da una parte occorre verificare in quanto tempo si prescrive il diritto al versamento dell’indennità e, dall’altra, occorre verificare da quale data inizia a decorrere la prescrizione. Consolidata giurisprudenza della Cassazione ci dice che il tempo di prescrizione dell’indennità ferie non godute è corrispondente ai 10 anni. Per quanto riguarda, invece, il momento dal quale inizia a decorrere la prescrizione decennale, ovvero il lasso di tempo entro il quale il lavoratore deve chiedere il versamento dell’indennità, è necessario distinguere due diverse situazioni. Se il lavoratore si avvale della cd. “tutela reale“, ovvero se il lavoratore può essere reintegrato in caso di licenziamento illegittimo, questi dieci anni di tempo cominciano a decorrere dal giorno stesso nel quale le ferie avrebbero dovuto essere godute. Altrimenti, se il lavoratore è garantito esclusivamente dalla cd. “tutela obbligatoria” – che non prevede il diritto al reintegro in caso di illegittimità del licenziamento – i dieci anni scattano dal giorno in cui il rapporto di lavoro termina, per dimissioni del lavoratore oppure per licenziamento deciso dall’azienda.
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