Modifica querela: è possibile integrare questo atto? La legge sul punto

Modifica querela: la persona offesa può integrare, con nuovi elementi e dettagli, i contenuti della querela già effettuata?

Modifica querela: è possibile integrare questo atto? La legge sul punto
Modifica querela: è possibile integrare questo atto? La legge sul punto

La querela è un atto di cui ci siamo già occupati in più occasioni, riferendosi ad una molteplicità di situazioni quotidiane di cui spesso abbiamo notizia nei tg o nei giornali. Qui di seguito vogliamo chiarire un aspetto pratico della querela, che merita considerazione: si può effettuare la modifica querela e, se sì, come? Ecco di seguito gli utili chiarimenti a riguardo.

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Modifica querela: il contesto di riferimento

Prima di occuparci della possibilità di modifica querela, appare doveroso ricordare qualche tratto essenziale dell’argomento. Come ricordato qualche anno fa dalla Corte di Cassazione: “La querela è un atto negoziabile di diritto pubblico, riservato alla persona offesa dal reato, alla cui conforme manifestazione di volontà, la legge ricollega l’effetto di rendere possibile l’esercizio dell’azione penale, con riguardo a taluni fatti criminosi“. Parafrasando in pratica quanto espresso dalla Suprema Corte, la querela va intesa come l’atto con il quale una persona offesa dall’illecito penale (o il suo legale) può manifestare la volontà di perseguire il fatto di reato di cui è stata vittima (e di cui ha patito o sta patendo i danni), domandando di procedere penalmente contro l’autore del reato stesso, ovvero di un illecito penale per cui non è prevista la procedibilità d’ufficio. In estrema sintesi, la querela è un mezzo con cui la persona interessata, vittima del reato, può manifestare direttamente la sua volontà di agire contro il reo. Senza addentrarci ora nell’ambito dei requisiti che deve avere la querela (ma di cui abbiamo già parlato qui), ricordiamo tuttavia che la persona offesa, dopo aver consegnato la querela, ha il diritto, in qualsiasi momento, di ritirarla, sottoscrivendo una dichiarazione scritta. In queste circostanze, si parla comunemente di “remissione di querela”, possibile sia in forma scritta che orale (di cui all’art. 340 del Codice di procedura penale). A questo punto, vediamo però se è davvero possibile la modifica querela.

Come modificare tale atto?

Ebbene, sgomberiamo il campo da ogni possibile dubbio: la modifica querela è pacificamente ammessa dalla legge. È possibile insomma integrare quanto precedentemente dichiarato in querela: non è raro infatti che la persona offesa dal reato si trovi con nuovi elementi in mano, a sostegno dell’accusa contro il reo, ma in un momento successivo rispetto alla data della querela. Analogamente, non è raro che la persona offesa si ricordi solo dopo la querela, di alcuni dettagli e particolari decisivi per le indagini in corso, per l’individuazione della responsabilità penale e per la conseguente sentenza di condanna del giudice. Insomma, esigenze di ordine pratico giustificano la possibilità della modifica querela.

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Come fare in concreto per dar luogo alla modifica querela? Ebbene, la risposta è semplice: è sufficiente recarsi nuovamente presso gli uffici dell’autorità giudiziaria (polizia, carabinieri o Procura della Repubblica) di persona o con procuratore speciale; una volta arrivati sul posto, basterà fare richiesta di integrazione / modifica querela. Ipoteticamente, si potrebbe pure ripartire da zero e fare una nuova querela al posto della modifica querela, ma tale soluzione appare poco efficace e farebbe perdere del tempo utile, dato che le indagini ricomincerebbero daccapo, e ricomincerebbe pure tutto il procedimento penale.

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