Domicilio digitale: quando va comunicato, scadenza e a cosa serve
Imprese e professionisti dovranno comunicare il proprio domicilio digitale; in caso contrario andranno incontro a pesantissime sanzioni
Entro il primo ottobre 2020, imprese e professionisti dovranno comunicare il proprio domicilio digitale; in caso contrario andranno incontro a pesantissime sanzioni. Ecco in cosa consistono le novità.
Domicilio digitale: di cosa si tratta?
Cos’è il domicilio digitale? In sostanza si tratta di una casella di posta elettronica certificata (PEC) che serve a individuare la sede digitale, appunto, di una qualunque entità giuridica, che si tratti di un’azienda, di un professionista o di una Pubblica amministrazione. L’obiettivo della disposizione che prevede la comunicazione di tali dati è semplice: permettere alla PA di raggiungere un determinato soggetto ovunque si trovi fisicamente. Per attivare il domicilio digitale basta una PEC o un qualunque servizio elettronico di recapito certificato, per esempio, un’identità digitale Spid.
Comunicazioni entro il primo ottobre
Si potrà eleggere il proprio domicilio fiscale iscrivendosi all’elenco INAD, ossia l’Indice nazionale dei domicili digitali riservato alle persone fisiche e agli entri di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel Registro delle imprese. La banca dati INAD andrà ad aggiungersi a quella dell’IPA, l’indice delle pubbliche amministrazioni gestito dall’Agid, e a quella dell’INIPEC, l’indice di imprese e professionisti gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Domiciliazione bancaria o postale e sconto sui tributi. Tasse comprese
Con il Decreto Semplificazioni si prevede l’obbligo per imprese e professionisti di comunicare il proprio domicilio fiscale al Registro per le imprese entro il primo ottobre 2020. L’operazione è esente da imposta di bollo e pagamento di diritti di segreteria. Se la comunicazione non avverrà entro tale data l’impresa o il professionista si vedrà assegnato d’ufficio il proprio domicilio digitale con contestuale irrogazione di una sanzione di importo variabile tra 206 e 2.064 euro (per i professionisti iscritti all’albo è prevista anche la sospensione dallo stesso).
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