Le udienze a distanza continueranno anche nei prossimi mesi: l’emergenza coronavirus ha infatti spinto all’utilizzo delle nuove tecnologie per un periodo di tempo prolungato, a tutela della salute di chi lavora nel settore giustizia e di chi come cittadino è, a vario titolo, coinvolto in questioni giudiziarie. Facciamo allora il punto sulle regole dei processi civili fino al 31 ottobre, sulla scorta delle più recenti novità normative in merito.
Si tratta di fatto di una estensione nel tempo delle misure introdotte in via sperimentale per lo svolgimento dei processi durante l’emergenza COVID-19. Infatti, con la recente conversione in legge del decreto Rilancio, le cui norme sono in vigore dal 19 luglio 2020, il regime di svolgimento delle udienze a distanza, attraverso collegamento da remoto, viene conservato almeno fino al 31 ottobre. In verità, i processi civili da remoto avrebbero dovuto concludersi a fine giugno e poi, con la nuova proroga, a fine luglio. Ora, motivi di opportunità hanno condotto all’allungamento del termine fino a fine ottobre. Ma quali sono i punti fondamentali di tale nuova disciplina? vediamoli in una sintetica rassegna:
- possibilità di udienza a distanza: il magistrato può anzitutto prevedere che l’udienza civile per la quale non è doverosa la presenza di persone differenti dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, si attui attraverso “collegamenti audiovisivi a distanza” individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Tuttavia, un dettaglio non di poco conto è che in tali circostanze ci dovrà essere l’ok preventivo delle parti per aversi l’udienza da remoto. Ovviamente, in data anteriore all’udienza il magistrato dovrà comunicare alle parti il giorno, l’ora e le modalità del collegamento in via informatica; inoltre, il giudice dovrà verificare l’identità dei soggetti partecipanti e della loro volontà favorevole all’udienza a distanza, formalizzando il tutto nel verbale d’udienza. Rimarchiamo altresì che l’udienza da remoto può essere richiesta anche dalle stesse parti, con formale istanza da depositare almeno 15 giorni prima del giorno previsto per lo svolgimento. Nel caso una parte si opponga alla richiesta di udienza da remoto, le norme vigenti ci fanno intendere che sarà il giudice a decidere la modalità dell’udienza, in via puramente discrezionale;
- giuramento virtuale del consulente tecnico d’ufficio: in questo caso, il giudice potrà decidere che il giuramento sia fatto in formato elettronico, ovvero con dichiarazione scritta firmata dal consulente, apponendo la sua firma digitale;
- possibilità di note scritte: il giudice potrà decidere questa modalità in sostituzione dell’udienza tradizionale. Attraverso un provvedimento da notificare a ciascuna parte almeno 30 giorni prima del giorno di svolgimento dell’udienza fissata, è possibile dunque aversi la sostituzione dell’udienza in oggetto con il deposito telematico di note scritte, che tuttavia dovranno limitarsi ad includere le sole istanze e conclusioni. Le nuove norme in materia di processi civili inoltre specificano che detta modalità alternativa vale per le sole “udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti“. Pertanto, nel caso siano necessarie delle testimonianze o vari adempimenti legati all’effettuazione di perizie e consulenze tecniche, l’uso delle note scritte non potrà sostituire l’udienza. Nel provvedimento scritto con cui il magistrato dispone il deposito telematico delle suddette note, sarà altresì dato alle parti un termine fino a cinque giorni prima del giorno deciso per l’originaria udienza, entro cui dovranno essere depositate le note scritte. Tuttavia, entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento ogni parte è libera di fare istanza di trattazione orale della causa. Le norme vigenti lasciano dedurre che il magistrato deve o dovrebbe attenersi alla richiesta di trattazione orale, disponendo dunque l’udienza in presenza;
- deposito atti introduttivi: anche per questi atti dei processi civili di primo e secondo grado, fino al 31 ottobre 2020, vale il deposito in forma telematica, se possibile; in caso contrario, sarà autorizzato il deposito non per via telematica. Analogamente è previsto per il deposito telematico degli atti dei procedimenti civili in Cassazione.
Concludendo, vedremo nei prossimi mesi se vi sarà una ulteriore estensione nel tempo di queste regole o se, invece, la loro applicazione si arresterà a fine ottobre 2020.
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