Affido esclusivo: cos’è, cosa comporta e come si richiede

Affido esclusivo e prioritario interesse del minore o del minore: perchè la legge prevede questa regola come eccezione al principio di bigenitorialità?

Affido esclusivo: cos’è, cosa comporta e come si richiede

Non sempre tra le coppie sposate permane nel tempo quella serenità che dovrebbe caratterizzare l’unione matrimoniale. Ce lo dicono, d’altra parte, i dati statistici che indicano un costante aumento di separazioni e divorzi in Italia, specialmente a partire dal periodo successivo al lockdown. Insomma, le divergenze tra marito e moglie sono tutt’altro che di rara verificazione pratica, potendo attenere all’incompatibilità caratteriale, oppure a questioni economiche o a questioni riguardanti l’educazione dei figli, ma non solo. Alla luce di questo quadro, vediamo allora di seguito che cosa dice la legge sul tema dell’affidamento esclusivo dei figli, di che cosa si tratta e come funziona in ipotesi di separazione della coppia sposata.

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Affido esclusivo dei figli: la deroga al principio generale della bigenitorialità

L’affidamento esclusivo della prole è un tema che rileva nel momento in cui marito e moglie, non trovando più gli estremi per continuare a vivere assieme, decidono per la separazione. Tuttavia, la separazione comporta, a livello giuridico, tutta una serie di conseguenze pratiche per la famiglia. In particolare, vanno regolati i dettagli dell’affidamento dei figli minori, ma anche il loro collocamento. Non bisogna confondersi: la legge con il termine “affidamento” intende la scelta del genitore che potrà esercitare il potere decisionale con riguardo all’istruzione, all’educazione e al mantenimento del figlio. In estrema sintesi, il genitore affidatario potrà occuparsi prevalentemente della “crescita psico-fisica” del figlio o dei figli al di sotto dei 18 anni. Il collocamento invece è un termine che si riferisce esclusivamente al posto in cui la prole andrà a vivere in modo stabile, dopo la separazione dei genitori.

Di solito, il giudice che decide di queste delicate situazioni, con provvedimento impone l’affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente nell’abitazione della madre. In altre parole, i figli staranno a casa della madre, ma potranno vedere il padre nei giorni e negli orari individuati nel provvedimento di separazione. Insomma – come anche la prassi giurisprudenziale ci insegna – la regola generale è quella dell’affido condiviso ad ambo i genitori, a tutela di quello che è definito – tecnicamente – il principio di bigenitorialità: la prole ha diritto a conservare nel tempo un rapporto duraturo e stabile con ambo i genitori. In caso di affido condiviso, pertanto, le scelte più significative relative alla vita del figlio (scuola, sport, hobby ecc.) potranno essere prese di comune accordo dai genitori.

Se la regola generale è quella citata, è vero però che la legge ammette una deroga molto importante: infatti, non sempre ambo i genitori sono in grado di garantire un adeguato sostegno al figlio. Può succedere infatti che uno dei due si riveli inadeguato o incapace a provvedere ai bisogni del figlio o dei figli, specialmente a seguito della rottura del legame matrimoniale. Ecco allora che trova fondamento la previsione di cui all’art. 337 quater Codice Civile, inerente appunto all’affido esclusivo, che chiariremo tra poco.

Un solo genitore come esclusivo affidatario: perché?

Come anche individuato dall’utile giurisprudenza in materia, davvero svariate possono essere le circostanze che giustificano l’affidamento esclusivo: tra esse, a titolo puramente esemplificativo, ricordiamo il genitore tossicodipendente oppure alcolizzato, il genitore che non mostra interesse per il ruolo di padre o madre e non assiste o supporta in alcun modo il figlio o i figli, il genitore violento o anche affetto da disturbi mentali (tali da minacciare la salute e sicurezza del figlio), il genitore che ha commesso reati di particolare gravità ed allarme sociale o ancora il genitore che non versa il mantenimento per un senso di risentimento verso l’ex coniuge.

In ogni caso, alla base dell’affidamento esclusivo c’è sempre un comportamento del genitore che viene obiettivamente valutato come pericoloso e/o pregiudizievole per il minore, ovvero tale da poterne minare lo sviluppo psicofisico o l’educazione.

Richiamiamo a questo punto il testo dell’art. 337 quater c.c. sopra accennato, che ci fa capire con chiarezza quale sia il fondamento dell’affidamento esclusivo: “Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore” (ovvero possa creare in lui un qualche pregiudizio). Ma non soltanto. Tale articolo infatti ha un contenuto in qualche modo anche “monitorio” nei confronti del genitore affidatario, in quanto: “Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse“. Parafrasando il testo riportato, se è vero che la responsabilità genitoriale è esclusiva a seguito dell’affidamento esclusivo, è però altrettanto vero che il genitore affidatario è vincolato ai limiti e istruzioni impartite dal giudice, nell’interesse prioritario del minore e, comunque, l’altro genitore non è totalmente escluso dal dovere di vigilanza sul minore, potendo anzi rivolgersi al magistrato nel caso ritenga che sia stato violato dall’altro genitore, l’interesse del figlio o figli.

Chi decide per questo affidamento?

Ovviamente, sarà il giudice competente, ovvero l’autorità giudiziaria a stabilire se la domanda di affido esclusivo vada accolta oppure no. Tale figura neutra ed imparziale dovrà quindi valutare la condotta di entrambi i genitori, e dovrà dare rilevanza speciale all’eventuale rifiuto del figlio di continuare ad avere rapporti con uno dei due. In tali circostanze, sono molto utili le osservazioni e i pareri dei servizi sociali, che dovranno – una volta interpellati – redigere una relazione articolata, che possa aiutare il giudice a stabilire cos’è meglio per il figlio. Coerentemente, il provvedimento del magistrato, che dispone l’affido esclusivo, dovrà però contenere una dettagliata motivazione riguardo alla scelta di un solo affidatario. La prassi inoltre ci ricorda che qualora i genitori si accordassero sull’affido esclusivo del figlio, il giudice dovrebbe tenerne conto ed anzi dovrebbe omologare l’accordo sulla scorta dell’interesse del minore.

A seguito del provvedimento del magistrato, la responsabilità genitoriale viene quindi ricondotta prioritariamente al genitore unico affidatario. Tuttavia, l’altro genitore non è completamente tagliato fuori dalle scelte per il bene della prole, ben potendo partecipare alle decisioni più importanti per la crescita del figlio e potendo comunque visitare il minore, ma secondo tempistiche e modalità decise dal tribunale. In tali incontri, per garantire adeguato supporto al minore, potrebbe essere disposta la presenza dei servizi sociali.

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Concludendo, rimarchiamo che la domanda per ottenere l’affidamento esclusivo del figlio o figli può essere presentata al giudice in ogni momento (ed anche a seguito della decisione di affido condiviso). Questa domanda deve però essere ben motivata e chiarire le ragioni dell’opportunità dell’affido esclusivo nell’interesse del minore. Tuttavia, se il giudice considererà la richiesta manifestamente infondata (perché ad es. basata su un intento di vendetta verso l’ex-coniuge) potrà valutare se escludere quel genitore dall’affidamento ed anzi addirittura sanzionarlo (in caso di malafede o colpa grave) con il risarcimento del danno all’altro coniuge.

Insomma, è ormai ben chiaro che l’affidamento esclusivo è un iter che segue delicati passaggi, avendo sempre come pietra angolare la tutela dell’interesse del minore.

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