Il congedo Covid ha avuto, in questi mesi, un’evoluzione mirata alla maggior tutela possibile nei confronti dei cittadini aventi diritto a tale agevolazione. Infatti, il decreto Cura Italia dello scorso marzo aveva previsto 15 giorni di congedo straordinario pagato al 50% per i genitori lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi per potersi occupare dei figli, nel lasso di tempo di sospensione delle attività a scuola. In seguito, il decreto Rilancio ha raddoppiato tale periodo, portandolo a 30 giorni, con proroga fino al 31 agosto 2020. La conversione del decreto Rilancio ha però introdotto un’altra rilevante novità: infatti, il congedo Covid può ora essere sfruttato non soltanto su base giornaliera, ma anche oraria. Ecco di seguito i dettagli.
Congedo Covid: la nuova disciplina in legge
Si tratta di una novità che è stata messa nero su bianco grazie a un emendamento al dl Rilancio, approvato dalla commissione Bilancio della Camera e recepito nel testo dell’articolo 72 del dl n. 34 del 2020 in sede di conversione in legge. È allora assai utile richiamare il nuovo testo, che ben chiarisce la portata della novità in esame: “Per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di età non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo“. La proroga ha peraltro recentemente ricevuto l’ok dell’Inps.
Parafrasando il testo appena riportato, si tratta quindi della previsione dell’assenza retribuita, ma in modo anche “frazionato”, vale a dire per singole ore della giornata. La nuova versione del congedo Covid va chiaramente nella direzione di essere ancor più flessibile ed elastica, venendo incontro alle specifiche esigenze dei genitori lavoratori, che hanno a casa dei figli da curare. L’estensione è significativa in considerazione del fatto che consente a molti genitori, che hanno smaltito ferie nel periodo di lockdown, di poter stare in famiglia durante la stagione estiva. In base a tate novità normativa, va da sè che è allungato anche il termine temporale entro cui sfruttare i voucher per i campi estivi e per le baby-sitter.
I requisiti richiesti per ottenere il congedo in oggetto
Se questa è la nuova disciplina normativa, bisogna però ora ricordare, in una rapida sintesi, quali requisiti e condizioni è necessario rispettare, per fruire del congedo Covid:
- i periodi di congedo dovranno essere sfruttati in modo alternato da ambo i genitori lavoratori conviventi;
- accesso all’agevolazione è previsto per le categorie dei lavoratori dipendenti o autonomi o iscritti alla gestione separata Inps; detto congedo è esteso anche ai dipendenti pubblici, per i quali tuttavia la gestione e l’erogazione dell’agevolazione è tutta a carico dell’amministrazione di appartenenza;
- il congedo sarà legittimo se il genitore ha figli fino a 12 anni di età al 5 marzo 2020 (se però si tratta di figli disabili in modo grave, non vi sono limiti di età);
- durata massima dell’agevolazione pari a 30 giorni;
- entrata in vigore del congedo parentale straordinario a ore a partire dal 19 luglio (data scelta non a caso, trattandosi del giorno dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio).
Tuttavia la nuova formulazione della norma ci ricorda altresì che non è previsto il congedo Covid nell’ipotesi in cui, nell’identico nucleo familiare, l’altro genitore già si avvale di misure di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o è disoccupato o non lavoratore: nessuna sovrapposizione delle agevolazioni, dunque. Ricordiamo che formalmente è un congedo speciale Inps, che può essere sfruttato a giornate o a ore, in aggiunta a quello ordinario. Può essere domandato dall’interessato con specifica domanda all’Inps, usando il sito ufficiale dell’Istituto, ovvero attraverso la sempre più diffusa modalità telematica.
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