Il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati parte dalla retribuzione del mese di luglio 2020. Per ottenerlo è necessario avere un reddito complessivo annuo (non è calcolato il reddito della casa di abitazione) che non superi 28.000 euro. Per quanto riguarda l’importo, questo ammonta a 600 euro per l’anno 2020, in quanto considera solamente un semestre, la seconda e ultima parte dell’anno, ovvero dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Per l’anno 2021, infatti, l’importo salirà a 1.200 euro, ovvero il doppio del 2020, visto che il periodo di decorrenza parte dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il Trattamento integrativo è parametrato in ogni caso al periodo di lavoro.
Trattamento integrativo e ulteriore detrazione: calcolo e importo
Sempre a partire dal mese di luglio 2020 e per il momento solo fino a dicembre 2020, verrà corrisposta una ulteriore detrazione dell’imposta lorda, sempre parametrata al periodo di lavoro. Tale nuova detrazione potrà essere calcolata effettuando le seguenti operazioni, dipendenti dal reddito annuo percepito:
- Reddito complessivo tra 28.000 e 35.000 euro: 480 + (120x((35.000 – reddito complessivo)/7.000);
- Reddito complessivo tra 35.000 e 40.000 euro: 480 x ((40.000 – reddito complessivo)/5.000).
Il Trattamento integrativo e la ulteriore detrazione dell’imposta lorda sono corrisposti in base al reddito di lavoro dipendente stimato e sono dunque soggetti a eventuale rideterminazione al momento del conguaglio fiscale di fine anno, quando sarà preso in considerazione il reddito annuo effettivamente percepito. Questo significa che in caso il Trattamento integrativo non dovesse spettare ma è stato comunque erogato, verrà recuperato, considerando anche l’eventuale diritto alla nuova detrazione. Qualora l’importo da recuperare sia superiore a 60 euro, la restituzione avverrà in 8 rate di pari importo (4 rate quest’anno).
Il modulo da compilare
Il Trattamento integrativo, di fatto, va a sostituire il bonus Renzi. Questo nuovo trattamento non rappresenta un costo per il datore di lavoro, in quanto il credito è recuperato e compensato relativamente alle imposte pagate dai lavoratori dipendenti.
I datori di lavoro stanno consegnando in questi giorni (o hanno già consegnato) un modulo specifico ai propri dipendenti. Il modulo porta il nome di “Comunicazione ai fini dell’erogazione del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e dell’ulteriore detrazione fiscale, articolo 1 e 2 del DL n. 3/2020”. Il lavoratore potrà scegliere di avere il Trattamento subito oppure a dicembre, in sede di conguaglio, in unica soluzione, per evitare eventuali recuperi a fine anno di somme non effettivamente spettanti.
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