Ritardo del volo o cancellazione: quali sono i diritti dei passeggeri?
Ritardo del volo o cancellazione: qual è la tutela prevista dalla Carta UE dei diritti del passeggero del 2004? Gli obblighi di assistenza e di risarcimento
Il passeggero di un volo aereo è tutelato da specifiche norme sul trasporto tramite aeromobile. D’altra parte, chiunque viaggi spesso in aereo sa che gli inconvenienti ed imprevisti possono essere davvero tanti e, tra gli altri, possiamo qui citare la cancellazione o il ritardo del volo, il negato imbarco per overbooking e il caso dei bagagli danneggiati. Insomma, quanto basta per rendere necessarie regole ad hoc che fissino un quadro di tutele e di diritti dei passeggeri. Vediamo più nel dettaglio.
Ritardo del volo ed altri imprevisti: il quadro normativo di riferimento
Il diritto chiaramente si occupa di regolare e disciplinare diritti e doveri dei passeggeri di un aereo: lo fa sia con convenzioni internazionali, sia con norme specifiche UE, per quanto riguarda gli Stati dell’Unione. In particolare, ci riferiamo al noto regolamento n. 261 del 2004 – anche conosciuto come la “Carta dei diritti del passeggero” – che fissa norme di tutela ed in cui viene affermato con chiarezza che il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono oggettiva causa di problemi o addirittura danni per i passeggeri, con la conseguenza che le compagnie aeree sono così obbligate a risarcire i passeggeri per i disagi patiti, a causa del disservizio. Ecco di seguito a chi si applica il citato regolamento di tutela:
- passeggeri con biglietto valido e originale, conferma della prenotazione e che abbiano fatto il check-in nei tempi e secondo le modalità indicate dalla compagnia aerea;
- passeggeri di voli in partenza dall’Unione europea oppure di voli operati da un vettore aereo con sede nell’UE e con destinazione all’interno dell’Unione europea; ciò indipendentemente dal tipo di compagnia e dalla bandiera della stessa;
- passeggeri dei voli in partenza da un aeroporto localizzato in un Paese non dell’Unione Europea, ma con destinazione del viaggio in un aeroporto dell’Unione, a patto che la compagnia aerea sia comunitaria e salvo che non siano già stati versati i benefici disposti dalle norme locali.
Non è determinante in sè ai fini dell’applicazione del regolamento il tipo di volo (di linea, charter o low cost). Ricordiamo altresì a chi non si applica la garanzia di cui alla citata Carta:
- passeggeri di voli con compagnie aeree non comunitarie che partono da un Paese non comunitario e arrivano in un Paese dell’Ue. In queste circostanze valgono le regole e le tutele previste dalla normativa locale;
- passeggeri che viaggino in aereo gratis o con una tariffa ridotta non accessibile – direttamente o indirettamente – al pubblico;
- passeggeri che non si facciano trovare all’orario previsto al check-in.
Soffermiamoci, di seguito, su alcuni dei più frequenti imprevisti che possono capitare a colui che viaggia in aereo, vale a dire la cancellazione e il ritardo del volo, ma vediamo anche in che cosa consiste la correlata tutela predisposta dalla Carta.
Il problema della cancellazione e la soluzione offerta dalla Carta
La tutela prevista dalla Carta dei diritti del passeggero dispone due possibili alternative atte a rimediare alle conseguenze della cancellazione del volo:
- il viaggiatore ha diritto di domandare ed ottenere dalla compagnia il rimborso del prezzo del biglietto per il mancato volo;
- oppure, ha diritto alla ricollocazione sul primo volo previsto con identica meta finale. Ma il viaggiatore ha diritto, in questo caso, anche ad alcuni “benefits logistici”, nell’ipotesi il volo dovesse essere fissato per il giorno successivo: infatti, può contare sulla sistemazione in albergo e sulla fornitura di pasti e bibite fino al momento della partenza. Ciò ovviamente in via gratuita per il passeggero: al massimo, la compagnia aerea può domandare un anticipo delle spese, occupandosi poi del rimborso a seguito della presentazioni di fatture e ricevute relative a quanto pagato.
Tuttavia, in caso di cancellazione del volo, può scattare anche il diritto al risarcimento danni, a favore del passeggero. Infatti, nell’ipotesi in cui la compagnia non provi che la cancellazione è stata dovuta ad eventi eccezionali ed imprevedibili, è possibile ottenere una sorta di risarcimento – vale a dire una “compensazione pecuniaria”, usando l’espressione della citata Carta – che varia in base alla lunghezza della tratta (da un ammontare minimo di 250 a un massimo di 600 euro): la richiesta andrà presentata direttamente alla compagnia da parte del passeggero.
La tutela in caso di ritardo: ecco cosa è previsto
Anche in ipotesi di ritardo del volo, è prevista una tutela ad hoc, sulla scorta dei requisiti e condizioni riguardanti voli e passeggeri, previsti dalla suddetta Carta e operativi per il caso della cancellazione del volo. Non tutti i ritardi sono però compensati dalla compagnia aerea, ma soltanto quelli “prolungati”, che secondo quanto previsto dalla Carta sono quelli correlati a:
- voli intracomunitari ed extracomunitari di lunghezza pari o al di sotto dei 1.500 Km. In tali circostanze, il ritardo deve essere pari almeno a 2 ore;
- voli intracomunitari che di lunghezza sopra i 3.500 Km e tutti gli altri voli che invece hanno una lunghezza tra i 1.500 e i 3.500 Km. In tali circostanze, il ritardo deve essere pari almeno a 3 ore;
- voli di lunghezza maggiore di 3.500 Km al di fuori degli Stati UE: in queste ipotesi, il ritardo deve essere non inferiore alle 4 ore.
Anche in queste circostanze, scatta il diritto all’assistenza da parte della compagnia, con sistemazione in albergo, pasti e bevande gratuite, perché a spese della compagnia stessa.
Concludendo, sul piano risarcitorio, la Carta dei diritti del passeggero dispone che la compagnia aerea è tenuta alla citata “compensazione pecuniaria”, ovvero a pagare i danni al passeggero soltanto se il ritardo supera le 3 ore, e sempre che il ritardo non derivi da circostanze o eventi eccezionali, la cui sussistenza va dimostrata da parte della compagnia.
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