Ritardo del volo o cancellazione: quali sono i diritti dei passeggeri?

Ritardo del volo o cancellazione: qual è la tutela prevista dalla Carta UE dei diritti del passeggero del 2004? Gli obblighi di assistenza e di risarcimento

Ritardo del volo o cancellazione: quali sono i diritti dei passeggeri?

Il passeggero di un volo aereo è tutelato da specifiche norme sul trasporto tramite aeromobile. D’altra parte, chiunque viaggi spesso in aereo sa che gli inconvenienti ed imprevisti possono essere davvero tanti e, tra gli altri, possiamo qui citare la cancellazione o il ritardo del volo, il negato imbarco per overbooking e il caso dei bagagli danneggiati. Insomma, quanto basta per rendere necessarie regole ad hoc che fissino un quadro di tutele e di diritti dei passeggeri. Vediamo più nel dettaglio.

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Ritardo del volo ed altri imprevisti: il quadro normativo di riferimento

Il diritto chiaramente si occupa di regolare e disciplinare diritti e doveri dei passeggeri di un aereo: lo fa sia con convenzioni internazionali, sia con norme specifiche UE, per quanto riguarda gli Stati dell’Unione. In particolare, ci riferiamo al noto regolamento n. 261 del 2004 – anche conosciuto come la “Carta dei diritti del passeggero” – che fissa norme di tutela ed in cui viene affermato con chiarezza che il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono oggettiva causa di problemi o addirittura danni per i passeggeri, con la conseguenza che le compagnie aeree sono così obbligate a risarcire i passeggeri per i disagi patiti, a causa del disservizio. Ecco di seguito a chi si applica il citato regolamento di tutela:

Non è determinante in sè ai fini dell’applicazione del regolamento il tipo di volo (di linea, charter o low cost). Ricordiamo altresì a chi non si applica la garanzia di cui alla citata Carta:

Soffermiamoci, di seguito, su alcuni dei più frequenti imprevisti che possono capitare a colui che viaggia in aereo, vale a dire la cancellazione e il ritardo del volo, ma vediamo anche in che cosa consiste la correlata tutela predisposta dalla Carta.

Il problema della cancellazione e la soluzione offerta dalla Carta

La tutela prevista dalla Carta dei diritti del passeggero dispone due possibili alternative atte a rimediare alle conseguenze della cancellazione del volo:

Tuttavia, in caso di cancellazione del volo, può scattare anche il diritto al risarcimento danni, a favore del passeggero. Infatti, nell’ipotesi in cui la compagnia non provi che la cancellazione è stata dovuta ad eventi eccezionali ed imprevedibili, è possibile ottenere una sorta di risarcimento – vale a dire una “compensazione pecuniaria”, usando l’espressione della citata Carta – che varia in base alla lunghezza della tratta (da un ammontare minimo di 250 a un massimo di 600 euro): la richiesta andrà presentata direttamente alla compagnia da parte del passeggero.

La tutela in caso di ritardo: ecco cosa è previsto

Anche in ipotesi di ritardo del volo, è prevista una tutela ad hoc, sulla scorta dei requisiti e condizioni riguardanti voli e passeggeri, previsti dalla suddetta Carta e operativi per il caso della cancellazione del volo. Non tutti i ritardi sono però compensati dalla compagnia aerea, ma soltanto quelli “prolungati”, che secondo quanto previsto dalla Carta sono quelli correlati a:

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Anche in queste circostanze, scatta il diritto all’assistenza da parte della compagnia, con sistemazione in albergo, pasti e bevande gratuite, perché a spese della compagnia stessa.

Concludendo, sul piano risarcitorio, la Carta dei diritti del passeggero dispone che la compagnia aerea è tenuta alla citata “compensazione pecuniaria”, ovvero a pagare i danni al passeggero soltanto se il ritardo supera le 3 ore, e sempre che il ritardo non derivi da circostanze o eventi eccezionali, la cui sussistenza va dimostrata da parte della compagnia.

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