Bolletta gas 2020: quando cade in prescrizione e cosa comporta

Pubblicato il 18 Gennaio 2021 alle 05:50 Autore: Claudio Garau

Bolletta gas 2020: quali regole valgono in tema di prescrizione della bolletta e cosa è cambiato ad inizio 2019? Come può il cliente moroso farla valere?

Bolletta gas 2020: quando cade in prescrizione e cosa comporta

Non è la prima volta che ci occupiamo dell’argomento bolletta gas, stante la sua persistente attualità. Lo abbiamo fatto ad esempio in relazione alle modalità per contestare la bolletta. Questa volta vogliamo farlo con riferimento al concetto di prescrizione, altro tema di cui abbiamo già parlato in modo diffuso, ad esempio recentemente con riguardo alla prescrizione tasse Stato. Il punto che qui vogliamo affrontare è però il seguente: entro quanto tempo scatta la prescrizione della bolletta gas? ovvero, entro quanto tempo la società del riscaldamento e del gas può pretendere ed ottenere il versamento di quanto dovuto, da parte del cliente? Facciamo il punto.

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Bolletta gas e prescrizione: il contesto di riferimento

Come appena accennato, abbiamo già trattato più volte del concetto di prescrizione, che – d’altra parte – ha molteplici applicazioni nelle norme di legge odierne. Nel diritto civile, ovvero nel settore che interessa in materia di bolletta gas, la prescrizione è da intendersi uno strumento con cui la legge fa valere l’estinzione dei diritti, laddove il titolare non li eserciti entro il termine previsto dalle norme vigenti (art. 2934 c.c.). Ciò in ragione del fatto che l’ordinamento non permette che i terzi permangano in un perpetuo stato di incertezza, in relazione alla volontà del titolare di esercitare o meno il suo diritto. Ne consegue che, oltrepassato un certo termine senza che il titolare del citato diritto, lo abbia di fatto fatto valere, scatta la perdita del diritto stesso, per una presunzione assoluta di rinuncia al diritto in oggetto. Insomma la prescrizione si gioca tutta sul decorso del tempo e sulla inerzia del titolare del diritto.

La prescrizione nella materia dei rapporti di credito-debito, che qui interessa, fa dunque riferimento a quel lasso di tempo entro cui il credito può essere riscosso e, una volta scaduto detto lasso, determina l’impossibilità di avviare una qualsiasi azione giudiziaria verso il debitore, che sfoci in una sentenza o in un decreto ingiuntivo di condanna. D’altra parte, ben sappiamo che solo un titolo esecutivo come gli atti appena citati, permette l’esecuzione forzata, vale a dire il pignoramento sui beni del debitore. 

Che succede in ipotesi di prescrizione bolletta?

Sulla scorta di quanto appena ricordato, possiamo affermare che nel momento in cui scatta la prescrizione bolletta gas, il cliente non riceverà alcun distacco della fornitura e nessun altro provvedimento per lui pregiudizievole potrà essere emesso. In altre parole, il privato – pur non avendo a suo tempo pagato – non rischierà di vedersi notificato alcun atto giudiziario, come ad es. una citazione. Insomma, la prescrizione in tema di bolletta gas cancella il debito non ancora saldato dal cliente.

In una situazione come questa, la società che eroga il servizio non potrà ottenere giustizia in tribunale, contro il cliente pur moroso; e, a maggior ragione, non potrà neanche operare autonomamente dei “tagli”, come ad es. la disattivazione del servizio: ciò non gli è concesso dalla legge.

Ma come avviene di fatto il calcolo della prescrizione? Ebbene, il termine di prescrizione, anche per la bolletta gas, comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere dalla compagnia. Per le bollette, il termine cui fare riferimento è quello di scadenza del pagamento, individuabile facilmente sul documento della bolletta gas. Pertanto, il calcolo della prescrizione comincia dal giorno successivo, e sono contati anche i festivi e le domeniche. Il decorso della prescrizione, tuttavia, ha uno stop, in ipotesi di formale atto attraverso cui il creditore esercita il suo diritto di credito. Ad es. un decreto ingiuntivo o una diffida hanno la conseguenza di interrompere il decorso della prescrizione. Gli atti che il creditore (la compagnia del gas) adotta per tutelare il suo credito debbono essere comunicati con raccomandata a.r. o con PEC, altrimenti non hanno valore legale, non potendosi dimostrare l’effettiva spedizione e ricezione dell’atto. Pertanto, semplici email o lettere non bastano a stoppare il decorso della prescrizione, a tutto vantaggio del cliente moroso.

In altre parole, se l’atto citato è notificato correttamente, il termine di prescrizione si interrompe e incomincia a decorrere daccapo, a partire dal giorno dopo. E ciò indipendentemente dal fatto che il cliente moroso legga o meno il contenuto dell’atto inviato a casa. Riassumendo: la prescrizione bolletta gas decorre dall’ultimo atto notificato al moroso, oppure in assenza di detto atto, dal giorno di scadenza della bolletta non pagata.

Quali sono i termini di prescrizione in questo ambito?

Non da molto tempo, i termini di prescrizione bolletta gas sono variati. Tuttavia, le bollette emesse in data anteriore alla riforma restano ancorate alla passata disciplina: pertanto per esse vale ancora il vecchio termine di prescrizione. Schematicamente:

  • fino al primo gennaio 2019, la prescrizione bollette del gas è stata corrispondente a 5 anni. Ne consegue che le bollette emesse fino a quella data osservano una prescrizione quinquennale;
  • dal 2 gennaio 2019, la prescrizione delle bollette è diventata di 2 anni, a seguito della modifica attuata dalla Legge di bilancio per il 2018. Ci si riferisce, sempre e comunque, alla data di emissione della bolletta.

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In buona sostanza, le nuove regole sulla prescrizione bolletta gas non hanno valore retroattivo e quindi non si applicano al periodo anteriore alla loro entrata in vigore. Le bollette gas emesse nel 2020 seguiranno dunque la prescrizione biennale.

Concludendo, il cliente moroso – per far valere gli effetti della prescrizione – potrà tutelarsi con la spedizione di una contestazione scritta alla società erogatrice del gas, inviata con raccomandata a.r. o con PEC. In mancanza di convergenza con la compagnia, l’interessato si troverà costretto a tentare la conciliazione online attraverso Arera, e – se non basta – dovrà rivolgersi al tribunale.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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