Con il messaggio n. 3007 del 31 luglio 2020, l’Inps ha fornito chiarimento in merito ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, in deroga e ASO. Nella premessa si afferma che il DL n. 34/2020, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha previsto rilevanti modifiche all’impianto normativo in materia di integrazioni salariali connesse alla sospensione o alla riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza sanitaria. Tra i vari profili di intervento figurano i termini di decadenza sia per la trasmissione delle domande sia per le richieste di pagamento diretto dei trattamenti da parte dell’Inps. Il nuovo messaggio Inps ha il compito di illustrare gli aspetti riguardanti l’operatività della decadenza per l’invio delle istanze sopra richiamate, in caso di mancato rispetto nei termini stabiliti per le richieste di pagamento diretto da liquidarsi a cura dell’Inps.
Cassa integrazione e modello SR 41: l’Inps sul regime decadenziale dei pagamenti
In caso di domanda di pagamento diretto della cassa integrazione in deroga con richiesta di anticipo del 40%, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la domanda di concessione del trattamento entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, congiuntamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione dell’anticipazione, in base alle modalità indicate dall’Istituto.
Per le domande riguardante i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di invio delle istanze è stato fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’Inps tutti i dati necessari riguardanti il pagamento dell’integrazione salariale in base alle modalità stabilite, ovvero tramite modello SR 41 semplificato, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
In sede di prima applicazione delle nuove disposizione, questo termine è stato fissato al 17 luglio 2020.
Modello SR 41 Cassa integrazione: riepilogo tempistiche
Per chiarire meglio, l’Inps riepiloga le tempistiche per l’invio del Modello SR 41 semplificato, fissate dalla normativa a pena di decadenza:
- Entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, qualora tale termine sia successivo al 17 luglio e il provvedimento di concessione sia adottato entro la fine del periodo di integrazione salariale; nell’eventualità il periodo di integrazione salariale interessi più mensilità, il termine entro il quale inviare i modelli SR 41 è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui si conclude l’intero periodo autorizzato;
- Entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, se quest’ultimo risulta posteriore alla fine del periodo di integrazione salariale;
- Entro il 17 luglio, se la data individuata sulla base dei casi sopraccitati sia antecedente a quella del 17 luglio.
Trascorso i termini sopra indicati, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi restano a carico del datore di lavoro.
Cig 2020: ulteriore proroga in arrivo dal governo
Effetti della decadenza dei pagamenti
Tutte le istanze di trattamenti di CIGO, CIGD e ASO con pagamento diretto a carico dell’Inps, contenenti o meno la richiesta di anticipo del 40%, rispetto alle quali la trasmissione del modello SR 41 semplificato è intervenuta in violazione dei termini stabiliti dalla disciplina di riferimento, non potranno essere accolte. Ne deriva quindi che in tale caso il trattamento non è più erogabile dall’Inps e i datori di lavoro dovranno farsi carico della mancata prestazione e sostenere loro stessi il pagamento della prestazione e i relativi oneri.
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