Le società assicurative sono in continua competizione tra loro per accaparrarsi la clientela, lottando per conquistare fette maggiori del mercato, e per fare ciò, offrono tutta una serie di garanzie e condizioni vantaggiose ai loro assicurati. Ciò accade ad esempio in materia di procedure di liquidazione danni derivanti da incidente stradale: una di queste procedure si chiama “risarcimento diretto” ed è ciò di cui vogliamo occuparci di seguito. Come è garantito l’automobilista che stipula l’assicurazione auto, in caso di sinistro stradale? Come funziona la procedura di risarcimento diretto? Vediamolo.
Risarcimento diretto: di che si tratta? Le fonti di riferimento
Generalmente, le polizze Rca (ovvero responsabilità civile auto) indipendentemente dalle modalità di stipula del contratto, prevedono l’opzione indennizzo o risarcimento diretto, in caso di incidente stradale. Come sopra accennato, il risarcimento diretto indica uno specifico iter di liquidazione danni, che ha trovato disciplina in due distinte fonti normative:
- art. 149 del d. lgs. n. 209 del 2005, ovvero il noto Codice delle Assicurazioni private;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006, che regolamenta più nel dettaglio la procedura di risarcimento diretto.
La caratteristica essenziale del cosiddetto “risarcimento diretto” è che permette all’automobilista danneggiato dall’incidente – ma senza sua colpa o con soltanto colpa parziale – di domandare ed ottenere il risarcimento proprio alla sua società assicurativa – ecco perché è detto “diretto” – invece che chiedere alla società collegata al guidatore responsabile del sinistro.
Tuttavia, pur ricorrendone i requisiti, l’automobilista assicurato non è obbligato a servirsi dell’iter di risarcimento diretto, ben potendo avvalersi invece dell’altro strumento di tutela risarcitoria, ovvero il risarcimento indiretto o ordinario, rivolto all’assicurazione del danneggiante.
Perché il risarcimento diretto conviene?
Necessità di ordine pratico e di tutela del danneggiato sono alla base delle norme che hanno introdotto l’indennizzo diretto. Infatti, da una parte il legislatore ha voluto spingere le società assicurative ad essere più “collaborative” e a formulare un’offerta, in modo da scansare il ricorso al giudice; dall’altra il cliente assicurato può ottenere – con il risarcimento diretto – una tutela più rapida, senza eccessive attese, dato che in tema di liquidazioni danni viene coinvolta la sua assicurazione e non quella del danneggiante. Con tali regole, il cliente è maggiormente tutelato che in passato, poiché in precedenza questi era obbligato a rivolgersi sempre alla società assicurativa dell’altro guidatore coinvolto, tranne che nell’ipotesi di compilazione del noto Cid, ovvero il modulo per la constatazione amichevole dell’incidente.
È chiaro che il risarcimento diretto comporta una tutela repentina e certa del cliente danneggiato dall’incidente; in caso invece di iter di risarcimento indiretto, sono necessari tutta una serie di step come la perizia del mezzo, la stima dei danni ecc. che però non garantiscono a priori gli stessi margini di tutela del risarcimento diretto.
Chi può avvalersi di questo risarcimento? I requisiti
Per poter contare sulla tutela rappresentata dal risarcimento diretto, debbono però sussistere alcune condizioni essenziali, che definiscono chi di fatto può domandare ed ottenere tale indennizzo. Ecco di seguito i requisiti in sintesi:
- anzitutto i mezzi coinvolti nell’incidente debbono essere assicurati. In particolare, i mezzi devono essere entrambi assicurati con compagnie aderenti alla convenzione Card, ovvero la Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto, avente lo scopo di regolare i rapporti tra tutte le compagnie assicuratrici nell’ambito della RC Auto. La Card definisce così l’organizzazione pratica, tecnica e informatica della recente disciplina del risarcimento diretto nell’ambito dell’RC auto;
- l’incidente deve aver riguardato esclusivamente due mezzi a motore e non di più, entrambi identificati e immatricolati nello Stato italiano, oppure anche nella Repubblica di San Marino o ancora nello Stato del Vaticano;
- in ipotesi di danni fisici, non vi debbono essere stati danni alla persona per un ammontare al di sopra dei 9 punti di invalidità permanente, ovvero deve trattarsi di lesioni di lieve entità;
- l’incidente deve essersi avvenuto come conseguenza di un urto o scontro tra due autovetture. Altre dinamiche che hanno condotto all’incidente non consentono la tutela del risarcimento diretto;
- i soggetti coinvolti debbono essere residenti in Italia;
- l’incidente deve essere avvenuto in territorio italiano.
Come si può notare, si tratta di una serie di requisiti piuttosto rigida: essi debbono sussistere tutti per poter contare sull’assai conveniente risarcimento diretto. Rimarchiamo che la procedura di risarcimento diretto vale in tutte le ipotesi di danni al veicolo, oppure di danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente e di lesioni di lieve entità al conducente, anche laddove nell’incidente siano coinvolti terzi trasportati.
Se pertanto, ad esempio, l’incidente è avvenuto all’estero, o se vi sono state lesioni gravi, oppure se uno dei due veicoli non è assicurato, oppure ancora se vi è stato un tamponamento a catena che ha coinvolto diversi veicoli, non potrà essere applicato il risarcimento diretto e varrà la sopra citata procedura ordinaria, di cui al Codice delle Assicurazioni private.
Come ottenere l’indennizzo diretto: le modalità
Per quanto riguarda le modalità pratiche con cui fare richiesta di risarcimento diretto, è necessario inviare la domanda alla propria compagnia assicuratrice con lettera raccomandata a/r. Tuttavia, è preferibile spedire una copia della detta domanda anche alla compagnia di assicurazione collegata all’altro guidatore coinvolto nel sinistro.
La società assicurativa deve poi osservare specifici termini (60 giorni dal ricevimento dei documenti, in ipotesi di danni solo a cose, oppure 90 giorni in ipotesi di lesioni personali) e dare una risposta, presentando la propria offerta di risarcimento, oppure comunicando i motivi per cui rifiuta di fare l’offerta.
Se la società assicurativa rende note le ragioni per cui non vuole liquidare i danni in via diretta, oppure non fa alcuna offerta nei termini oppure in caso di mancato accordo (l’automobilista non accetta l’offerta fatta dalla propria assicurazione), il danneggiato può agire in tribunale (competente sarà il giudice di pace oppure il tribunale in base all’entità dei danni). Tuttavia, prima della via giudiziaria, l’interessato dovrà tentare la carta del procedimento di negoziazione assistita (di cui abbiamo già parlato qui) con la propria compagnia assicuratrice.
Concludendo, ricordiamo che la richiesta di risarcimento diretto alla propria compagnia deve contenere una serie di dati essenziali come, ad esempio, le targhe dei mezzi coinvolti, il nome delle rispettive compagnie assicuratrici e la descrizione delle circostanze e della dinamica dell’incidente. Qui un fac-simile di richiesta che evidenzia ciò che va indicato dall’interessato.
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