L’adozione internazionale, come probabilmente non pochi sapranno, consiste in una procedura complessa e molto articolata: d’altra parte si tratta di un iter che comporta il trasferimento di un minore da uno Stato ad un altro, per ragioni connesse alle sue condizioni di estrema povertà, o perché magari orfano. Insomma alla base dell’adozione internazionale, c’è sempre una situazione delicata in cui versa il minore da adottare e a cui consegue l’applicazione di norme piuttosto rigide e severe: vediamole più da vicino, facendo attenzione a quelli che sono gli aspetti tipici di tale procedura.
Adozione internazionale: di che cosa si tratta e quali sono i requisiti
Tecnicamente parlando, l’adozione internazionale è il mezzo che consente di dare una nuova famiglia ad un minore straniero, al cui interno è considerato figlio legittimo, a tutti gli effetti. In quanto tale, il minore adottato avrà diritto a ricevere dai genitori adottivi il mantenimento, l’istruzione e l’educazione, e, tra l’altro, assumerà il cognome dei nuovi genitori, sostituendolo a quello originario. In particolare, l’adozione internazionale del minore straniero residente all’estero, che si verifichi in Italia, può coinvolgere sia una famiglia italiana, sia una famiglia di stranieri residenti in Italia. Possono altresì adottare un minore straniero anche i cittadini italiani residenti in uno Stato estero.
A seguito dell’adozione internazionale, il minore adottato interrompe ogni legame con la famiglia biologica, fratelli e sorelle inclusi.
Presupposto essenziale al fine dell’attivazione dell’iter è che il minore sia in stato di abbandono, ovvero in mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori; allo stesso tempo, non debbono essere possibili strumenti di sostegno educativo ed economico nel suo paese.
I membri della coppia che intende adottare debbono poi avere tutti i seguenti requisiti:
- essere residenti in Italia o cittadini italiani residenti all’estero;
- essere uniti da matrimonio da almeno un triennio e tra loro non deve sussistere e non deve esserci stata negli ultimi tre anni separazione personale, neanche di fatto; in verità, secondo la legge, tale requisito è rispettato anche quando i coniugi siano sposati da meno di tre anni, ma siano stati conviventi stabilmente e continuativamente prima del matrimonio per un lasso di tempo di almeno tre anni;
- l’età anagrafica deve oltrepassare di almeno 18 anni e di non più di 45 anni l’età del minore da adottare (salvo speciali deroghe, se sono adottati due o più fratelli o se la coppia ha già un figlio minore anche adottivo);
- essere affettivamente pronti all’adozione internazionale e dunque in grado di educare, istruire e mantenere il minore;
- conseguentemente, essere stati dichiarati idonei all’adozione.
Circa l’ultimo punto, in particolare, è necessario che il Tribunale per i minorenni competente abbia emesso un provvedimento favorevole all’adozione internazionale, vale a dire il cosiddetto decreto di idoneità. Nel caso il giudice alla luce delle verifiche svolte in merito ai requisiti, non ne individui qualcuno, si troverà costretto ad emettere un provvedimento di diniego, ovvero un decreto di inidoneità.
In ogni caso, bussola di orientamento deve essere sempre l’interesse del minore da adottare e la sua capacità ad integrarsi nel nuovo contesto. Insomma, il minore deve essere valutato idoneo, a sua volta, ad iniziare un nuovo percorso, trasferendosi da uno Stato ad un altro, con un significativo cambiamento di lingua, cultura e stile di vita. La finalità è e resta sempre quella di garantirgli un contesto familiare in grado di permettere una sana crescita psicofisica, all’interno di una famiglia responsabile e accogliente.
Come ricevere l’ok dal giudice
Sopra abbiamo accennato che, per il buon esito dell’adozione internazionale, serve il parere favorevole del giudice, con decreto. Ma come di fatto si ottiene questo provvedimento favorevole? Ebbene, la coppia che intende adottare, anzitutto, farà bene ad accertarsi previamente di avere tutti i suddetti requisiti. Di seguito, dovrà presentare una dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni del distretto in cui ha la residenza e domandare, al contempo, di essere dichiarata idonea ad adottare un minore straniero.
A questo punto entrano in gioco i servizi sociali degli enti locali, ovvero degli esperti che, informati sulla dichiarazione di disponibilità, effettueranno tutti i test, controlli e valutazioni necessarie al fine di capire se davvero la coppia ha tutti i requisiti per l’adozione internazionale. Per fare queste approfondite valutazioni dovranno tenere conto di alcuni fattori-chiave come, ad esempio, la propensione al ruolo di genitore, il contesto in cui vivono coloro che fanno domanda, la “sostenibilità” dell’adozione internazionale del minore dal lato economico, le motivazioni alla base della scelta di voler adottare. E come sopra ricordato, dovranno anche capire se davvero il minore è in condizioni tali da poter essere adottato, ovvero se è pronto ad un radicale cambiamento di vita.
I servizi degli enti locali, a seguito dei detti accertamenti, redigeranno una relazione da consegnare al Tribunale per i minorenni che, se ritenuto necessario, potrà sentire i genitori ed eventualmente fissare altre indagini e controlli. Entro un lasso di tempo relativamente breve, ovvero nei due mesi successivi, questo giudice dovrà esprimersi nel merito, ovvero valutare con decreto se la coppia è davvero idonea o meno. In buona sostanza, il detto decreto favorevole rappresenta la condizione principale per ottenere l’adozione del minore straniero ed è intuibile che, prima di emetterlo, il Tribunale dei minori dovrà fare attente considerazioni, non soltanto in relazione a quanto indicato dai servizi sociali, ma anche in rapporto al rispetto di tutte le norme di diritto internazionale, rilevanti in materia; al contempo, dovrà verificare che la procedura rispetti le norme del diritto di famiglia italiano, garantendo tutela ai diritti del minore.
E soltanto alla fine dell’iter la coppia potrà ottenere la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. In ogni caso, per ulteriori informazioni di dettaglio, rimandiamo alla pagina web del Ministero di Giustizia, che specificamente si occupa di adozione internazionale.
Quali sono i costi dell’adozione?
In conclusione, non possiamo non menzionare anche il fattore costi. Ebbene, va chiarito che l’adozione internazionale non è iter gratuito, ma anzi ha costi elevati, nell’ordine delle decine di migliaia di euro. È vero che la domanda iniziale è gratis, ma tutto quello che viene dopo, ovvero tutta la procedura è a spese della coppia: l’iter per contattare gli enti autorizzati all’attività di intermediazione tra minore e coppia, i viaggi nel paese straniero, le spese per i servizi in Italia, le spese post-adozione, e le spese amministrative da pagare alle casse dello Stato di provenienza del minore (per esempio in India bisogna versare circa 12.000 per poter adottare un minore originario di quel paese asiatico). Quanto detto deve insomma portare la famiglia interessata all’adozione internazionale, a valutare una molteplicità di fattori, nella consapevolezza che un esito favorevole della procedura non è affatto scontato.
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