La Legge di conversione del Decreto Rilancio ha decretato l’estensione della data entro la quale bisogna inoltrare la domanda per il bonus baby sitter 2020 nonché per i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia. L’Inps ha infatti informato i contribuenti che le prestazioni lavorative di baby sitting svolte a partire dal 5 marzo 2020 e fino al 31 agosto 2020 saranno remunerate tramite il Libretto Famiglia e che dovranno essere comunicate sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro il 31 dicembre 2020. La data originaria entro la quale bisognava presentare domanda era il 31 luglio: il provvedimento è dunque intervenuto a prorogare la scadenza di un ulteriore mese, fissandola al 31 agosto 2020.
Bonus baby sitter 2020: nuova scadenza per presentare le domande
L’estensione della scadenza per la domanda del bonus baby sitter è infatti diretta conseguenza dell’estensione del diritto di fruire del congedo parentale per ulteriori 30 giorni, dal 31 luglio al 31 agosto. Visto che il congedo è fruibile alternativamente al bonus baby-sitting, l’estensione del secondo segue direttamente l’estensione del primo beneficio.
Cosa si potrà fare dunque fino al 31 agosto 2020? L’agevolazione serve ad acquistare servizi di baby-sitting tramite il Libretto Famiglia (con obbligo di comunicare le spese entro il 31 dicembre 2020) e a pagare l’iscrizione presso i centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, o ai servizi socio-educativi territoriali per tutto il periodo della chiusura dei servizi scolastici. La cumulabilità non è consentita con il bonus asilo nido per i periodi coincidenti.
Bonus baby sitter 2020: beneficiari e importo
Del beneficio possono fruire i genitori con figli che al 5 marzo 2020 avevano ancora un’età non superiore a 12 anni (requisito non valido per figli con handicap), sempre che nel nucleo familiare non si benefici di già di strumenti di sostegno al reddito relativi all’interruzione dell’attività lavorativa. L’importo è stato poi raddoppiato dal DL Rilancio, passando dagli originari 600 euro (1.000 euro per alcune categorie di lavoratori, come quella sanitaria, o quella della sicurezza e difesa) a 1.200 euro (2.000 euro per le categorie appena citate).
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