Congedo Covid 2020: l’Inps ha diffuso le istruzioni sulle modalità di richiesta in forma oraria. Ecco i chiarimenti dell’ente su come i lavoratori dipendenti possono inoltrare richiesta per tale forma di fruizione.
Congedo Covid 2020: fruibile fino al 31 agosto
Congedo Covid 2020 – A seguito dell’emergenza sanitaria, i genitori con figli fino a 12 anni (il vincolo anagrafico cadeva in presenza di figli affetti da disabilità) hanno avuto il diritto ad astenersi dal lavoro per massimo 15 giorni a partire dal 5 marzo: i giorni sarebbero stati indennizzati al 50% della retribuzione di riferimento. La norma riguardava anche gli affidatari dipendenti del settore privato, gli iscritti alla gestione separata, gli autonomi iscritti all’Inps e i lavoratori del settore pubblico. Successivamente la durata del congedo è stata aumentata da 15 a 30 giorni e con un’ulteriore modifica è stato poi reso fruibile fino al 31 agosto 2020.
Si può fare domanda anche per usufruirne su base oraria
Congedo Covid 2020 – Insieme alla modifica che l’ha reso fruibile fino al 31 agosto 2020 è stata prevista anche la possibilità di usufruire del congedo non solo per giornate intere ma anche su base oraria. L’Inps ha fornito le indicazioni operative in merito con il messaggio n. 3105 dell’11 agosto 2020: “anche per il congedo COVID-19 in modalità oraria, come per il congedo COVID-19 a giornata intera, le domande possono avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti la presentazione delle domande stesse, purché ricadenti all’interno dell’arco temporale sopra individuato (19 luglio 2020 -31 agosto 2020)”.
Quindi, precisano sempre dall’ente, “La domanda di congedo COVID-19 orario deve essere presentata in modalità telematica, direttamente sul sito web istituzionale, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario, selezionando la specifica opzione “COVID-19”. Da precisare a questo punto che: “Nella domanda di congedo COVID-19 ad ore pertanto il genitore è tenuto a dichiarare: il numero di giornate di congedo COVID-19 che intende fruire in modalità oraria; il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo COVID-19 sono fruite in modalità oraria”.
Due condizioni fondamentali
Detto ciò, l’Inps sottolinea che: “Il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19, nell’intervallo temporale che intercorre dal 19 luglio 2020 al 31 agosto 2020, dovrà essere contenuto all’interno di un mese solare. Pertanto, nel caso in cui il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19 sia a cavallo tra il mese di luglio 2020 ed il mese di agosto 2020, dovranno essere presentate due domande”. Inoltre, “Considerato, infine, che l’indennizzo del congedo COVID-19 continua ad essere erogato in modalità giornaliera, la fruizione oraria deve comunque essere ricondotta ad una giornata intera di congedo. Di conseguenza, se le ore che compongono un giorno di congedo COVID-19 sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda che si presenta all’Istituto dovrà essere dichiarato di fruire di 1 giorno di congedo COVID-19 all’interno di un arco temporale di riferimento (dalla data x alla data y) nello stesso mese solare”.
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