Contratti a termine: proroga in arrivo nel decreto agosto
Proroga contratti a termine in arrivo, come stabilito dal Decreto Agosto. Ecco fino a quando slitta la possibilità di rinnovo e proroga di questi contratti.
Il Decreto Agosto contiene molte novità, tra cui la tanto attesa proroga contratti a termine per l’’emergenza coronavirus. Infatti, come si legge nel decreto approvato di recente dal governo, le aziende potranno effettuare il rinnovo o la proroga dei contratti a termine fino al 31 dicembre 2020, pur restando vigente il limite totale dei 24 mesi per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, senza il bisogno di causali. La novità è di fatto una modifica di quanto stabilito in precedenza con il Decreto Rilancio e, visto il suo legame con l’emergenza sanitaria, si tratta solo di una misura temporanea.
Contratti a termine: rinnovo o proroga per tutti
Infatti, l’aspetto importante che riguarda questa possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a termine, è che ciò riguarda tutti i contratti a termine e non solamente quelli che erano in vigore al 23 febbraio 2020. Se un contratto è stato avviato dopo il 23 febbraio 2020, dunque, rientra nella possibilità di ulteriore rinnovo o proroga fino al 31 dicembre 2020.
Questo è quanto si legge all’articolo 8 del Decreto Legge n. 104/2020: “In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
Quando va inserita la causale
La causale sarà necessaria solamente nel caso in cui la proroga del contratto dovesse superare i 12 mesi. In tale eventualità la causale del rinnovo oltre i 12 mesi potrebbe essere dettata da:
- Esigenze oggettive e temporanee che risultano estranee all’attività ordinaria;
- Esigenze legate a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
- Sostituzione di altri lavoratori.
Proroga contratti a termine e lavoratori in somministrazione
In ogni caso le nuove norme includono anche i lavoratori che hanno stipulato un contratto di somministrazione con l’azienda.
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