Bonus 1000 euro in arrivo per i professionisti iscritti a una cassa privata che non hanno fatto domanda di accesso all’indennità, con la diretta conseguenza che si va a estendere la platea dei beneficiari: tra notai, avvocati, architetti e dentisti, infatti, la schiera dei percettori del bonus 1000 euro si amplia e la mensilità di maggio sarà loro erogata, come stabilito dal Decreto del 14 agosto 2020, in differenti modalità. Chi ha già percepito i bonus dei mesi di marzo e aprile riceverà in automatico il bonifico. Chi invece ha cessato la propria attività tra aprile e maggio potrà chiedere l’accesso al “reddito di ultima istanza” nei 30 giorni seguenti all’entrata in vigore del decreto agosto, quindi entro il 16 settembre 2020. La platea dei beneficiari si estenderà dunque di ulteriori 530 mila professionisti iscritti alle casse di previdenza.
Bonus 1000 euro nel decreto agosto
Come ricorda Guglielmo Sano in questo articolo, i professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps hanno dovuto dimostrare un calo del fatturato del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo nel 2019, mentre le partite Iva che hanno ricevuto l’incentivo a marzo e aprile lo riceveranno in automatico. Non è prevista la richiesta del calo del fatturato, ma le condizioni reddituali sì, per tutti gli altri che non hanno avuto diritto al bonus nei mesi precedenti.
A ogni modo, stando a quanto riporta Il Sole 24 Ore presso un’indagine effettuata presso gli istituti previdenziali privati, il bonus da 1.000 euro coinvolte più di 1 milione di professioni per un esborso superiore al miliardo di euro.
Cosa dice la legge
La norma è contenuta all’articolo 13 del Decreto Agosto. Qui si legge che l’indennità “è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 e, per tale mese, la stessa è elevata all’importo di 1.000 euro. Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato” che “non abbiano già beneficiato dell’indennità”, per quanto riguarda il riconoscimento agli stessi dell’indennità, “con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività” che decorre dal 23 febbraio e il cui termine è stato “esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020”.
Per ricevere il bonus occorre non essere titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro e avere un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione e sempre relativo all’anno d’imposta 2018, tra 35.000 e 50.000 euro, con cessazione o riduzione o sospensione della propria attività per l’emergenza epidemiologica nelle date su indicate, quindi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020.
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