Covid-19 e privacy: è legale rendere nota l’identità del contagiato?
Covid-19 e diritto alla riservatezza del contagiato: si può sempre contare sulla privacy o talvolta le autorità o la stampa possono fare nome e cognome?
Ben sappiamo quanto negli ultimi mesi il covid-19 abbia tenuto banco nelle notizie di cronaca: tra i contagiati, non solo la gente comune ma anche i cosiddetti vip, come sportivi o attori conosciuti. Il punto che però vogliamo affrontare di seguito è questo: un qualsiasi privato cittadino ha sempre diritto a non vedere divulgata la propria identità, pur se contagiato? ovvero come si combinano tra loro, in caso di contagio, il diritto alla privacy dell’individuo, la tutela della salute pubblica e il diritto di cronaca? Scopriamolo.
Covid-19 e diritto alla privacy
Dobbiamo subito sottolineare un dato: in via generale, una persona contagiata da un virus ha diritto alla riservatezza sulla sua condizione di salute. Infatti, quest’ultima informazione è un dato sensibile ed, in quanto tale, è tutelato dalle regole sulle privacy: ce lo ricordano sia il ben noto codice in materia di protezione dei dati personali, sia un regolamento UE, ovvero il n. 679 del 2016.
Ne consegue che, in via generale, la eventuale divulgazione dello stato di salute della persona malata è possibile soltanto a seguito di consenso scritto della persona stessa. Tuttavia, la questione, in caso di covid-19, assume contorni più delicati: infatti, l’aggressività del contagio da questo particolare tipo di virus comporta una specifica tutela della salute pubblica, che in qualche modo si contrappone al diritto alla privacy del contagiato. In altre parole, per preminenti ragioni sanitarie, il muro della riservatezza del contagiato può talvolta essere abbattuto per proteggere la salute della collettività e prevenire eventuali nuovi contagi.
C’è però da fare un distinguo: al fine di tutelare la citata salute della cittadinanza, soltanto gli organi di governo, le autorità sanitarie e gli enti locali, sono i soggetti che, in quanto anche tenuti a proteggere la pubblica incolumità, hanno la facoltà di divulgare le generalità del contagiato o dei contagiati. Analoga facoltà non è prevista per un comune cittadino, a cui – in ragione delle norme di tutela della privacy – è vietato fare nome e cognome.
Diritto di cronaca e nome del contagiato: si può rendere noto?
In verità, il contagiato trova un limite al suo legittimo diritto alla privacy anche laddove sia in gioco il cosiddetto diritto di cronaca. In breve, laddove una certa notizia sia di importanza determinante per l’opinione pubblica, può essere resa consultabile da tutti, a condizione però che a dare la notizia sia un organo di stampa o comunque un giornalista abilitato. La notizia, altresì, deve essere corrispondente al vero, ovvero ad un fatto realmente successo e deve essere narrata in modo corretto e senza errori.
In alcune circostanze, come quelle legate alla diffusione del covid-19, il nome e cognome del contagiato possono pertanto essere resi noti anche dalla carta stampata: ad esempio, la cronaca giudiziaria di un quotidiano è autorizzata a rendere nota l’identità di un contagiato, laddove questi abbia violato i divieti di quarantena, costituendo così la causa di contagio di altre persone e dando luogo ad una conseguente indagine giudiziaria nei suoi confronti.
Concludendo, come si può ben notare, non sempre il diritto alla privacy, in una materia delicata come quella del contagio da covid-19, prevale: anzi, talvolta sia il diritto alla salute e il diritto di cronaca risultano essere preponderanti.
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