Motivi di separazione: i litigi tra i figli la giustificano? Il punto dei giudici
Motivi di separazione e conflitto tra i figli della coppia sposata: può la lite di questi ultimi essere alla base di una domanda di separazione giudiziale?
Non è certamente la prima volta che parliamo di separazione e fine del legame matrimoniale: sono infatti davvero svariate le cause che possono portare una coppia sposata a non voler più convivere sotto lo stesso tetto. Qui di seguito vogliamo però porre l’attenzione su una situazione specifica e particolare: le liti tra i figli della coppia possono rappresentare un fatto idoneo a rendere intollerabile la convivenza, e ad essere motivo fondante di una pronuncia di separazione da parte del giudice? Vediamo allora qual è il punto della giurisprudenza in materia di motivi di separazione.
Motivi di separazione: cosa dice l’articolo 151 c.p.
La separazione giudiziale, ai sensi dell’art. 151 Codice Penale, può essere chiesta “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio“. Parafrasando il contenuto della citata disposizione, spetta al giudice valutare la sussistenza dei fatti che rappresentano uno dei validi motivi di separazione, onde pronunziare la sentenza di separazione, con eventuale addebito.
Cosa ha statuito la Cassazione sul tema?
La Cassazione è stata recentemente chiamata ad esprimersi riguardo al fatto della lite dei figli come possibile motivo di separazione della coppia sposata. Ebbene, con l’ordinanza n. 16698 del 2020, la Suprema Corte ha statuito che i litigi tra i figli non possono integrare uno dei fatti che, sulla scorta dell’art. 151 c.c., possono portare alla separazione giudiziale, per convivenza divenuta ormai insopportabile. Ciò a maggior ragione se, come nella questione affrontata dalla Cassazione, il marito che ha chiesto la separazione – su pressione e coartazione del figlio o dei figli – ha manifestato in un secondo tempo la volontà di voler tornare a vivere con la moglie. Insomma, determinante è sempre la limpida e non coartata volontà di separarsi, manifestata dai coniugi: le liti dei figli non rientrano dunque nei fatti contemplati dal citato art. 151, come (validi) motivi di separazione.
Nella vicenda affrontata dalla Corte di Cassazione, era emerso infatti che il marito fece domanda di separazione, solo per porre fine alle liti tra i figli: Salvo poi ripensarci. Anzi, nel corso del procedimento la moglie si oppose alla domanda di separazione – affermando che il marito vi fosse stato spinto dalla pressione del figlio in lite con l’altro. Ed il marito poi ammise la citata costrizione psicologica, raccontando di essere stato praticamente portato via di casa dal figlio, contro la sua reale volontà.
Concludendo, è chiaro che solo le questioni che attengono direttamente ai rapporti tra i coniugi (come quelle patrimoniali, oppure quelle attinenti all’educazione e cura della prole) possono rientrare tra i validi motivi di separazione. Le liti tra i figli, in quanto tali, hanno una portata “circoscritta” e comunque non in grado di far scattare l’applicazione dell’art. 151 citato, per carenza dei presupposti, essendo quella della separazione una scelta di libera e piena volontà, di uno o entrambi i coniugi.
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