La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto un’agevolazione importante per chi effettua interventi e lavori di ristrutturazione. Si tratta del bonus facciate, che consiste in una detrazione del 90% sulle spese sostenute per gli interventi di rifacimento delle facciate delle proprie abitazioni, da ripartire in rate per una durata complessiva di 10 anni. Il bonus è riservato a chi effettua questo tipo di lavori (a breve vedremo precisamente quali) nel 2020.
Bonus facciate 2020: i beneficiari
Il bonus facciate spetta a tutti i proprietari degli immobili sui quali sono eseguiti interventi di rifacimento della facciata. I beneficiari possono dunque essere i legittimi proprietari dell’abitazione (anche i nudi proprietari), i titolari di altri diritti reali di godimenti come usufrutto, uso, abitazione e superficie, nonché i detentori che si trovano in affitto (ma dovranno avere il consenso del proprietario), i familiari che convivono con il detentore dell’immobile (anche i conviventi di fatto).
Gli interventi ammessi
Ecco l’elenco degli interventi ammessi per la fruizione del bonus facciate 2020:
- Pulitura, intonacatura, tinteggiatura esterna, manutenzione (anche ordinaria) della facciata, dei balconi, di ornamenti e fregi;
- Interventi di rifacimento delle ringhiere;
- Interventi che riguardano l’intonaco per oltre il 10% di superficie;
- Interventi di rifacimento delle grondaie.
Con la Risposta n. 185 del 12 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli interventi ammissibili al beneficio sono quelli che riguardano solo ed esclusivamente le strutture opache verticali della facciata, i balconi, gli ornamenti e i fregi, come da elenco soprastante. Sono pertanto esclusi gli interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate (tra cui vetrate, infissi, portoni, cancelli, terrazze, etc.).
Bonus facciate 2020: in quali zone devono essere situati gli immobili
Per poter usufruire del beneficio gli immobili dovranno essere situati in zone classificate in A e B. Cosa significa?
- Zone A: parti del territorio interessate da agglomerati urbani con carattere storico, artistico o particolare pregio ambientale o parti di essi, aree circostanti incluse che possono essere considerate dei medesimi agglomerati;
- Zone B: parti del territorio interamente o parzialmente edificate differenti dalle zone A (la superficie degli edifici esistenti non deve essere inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona) e la densità territoriale risulti superiore a 1,5 mc/mq.
I documenti da presentare
Per poter usufruire della detrazione è necessario allegare apposita documentazione, che comprenda:
- Fattura;
- Ricevuta del bonifico;
- Abilitazioni amministrative richieste dal Comune o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio dei lavori;
- Domanda di accatastamento, per immobili non censiti;
- Ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
- Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale per gli interventi condominiali;
- Consenso ai lavori per gli interventi effettuati dai detentori dell’immobile.
Nell’eventualità siano presenti interventi di efficienza energetica bisognerà conservare anche la seguente documentazione:
- Asseverazione di un tecnico abilitato;
- APE (Attestato di Prestazione Energetica).
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Bonus facciate 2020 e cessione del credito
Veniamo ora all’oggetto del titolo: la novità è contenuta nel Decreto Rilancio e modifica sostanzialmente quanto originariamente previsto. Infatti, tra le norme del Decreto Rilancio ne figura una che riguarda la possibilità di usufruire di uno sconto sul corrispettivo della fattura e della conversione in credito d’imposta con possibilità di cessione del credito a terzi. La novità riguarda le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Per tali spese si potrà dunque fruire di uno sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al totale, che sarà anticipato dal fornitore dell’intervento, il quale potrà beneficiare del credito d’imposta e cederlo a soggetti terzi; oppure della possibilità di trasformare l’importo in credito d’imposta e cederlo a soggetti terzi, invece che fruire della detrazione.
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