Tra i vari interventi operati da parte del decreto Agosto, c’è anche quello in materia di bonus affitti (art. 77). Avevamo già parlato nei mesi scorsi di come il tema affitti sia stato tenuto in considerazione dall’Esecutivo, con il decreto Cura Italia. Ora l’ultimo provvedimento messo a punto dalle forze di maggioranza amplia i beneficiari di detto bonus affitti e proroga il periodo di riferimento entro cui poter usufruire del credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad utilizzo non abitativo e affitto d’azienda. Vediamo più nel dettaglio.
In buona sostanza, si tratta di un credito di imposta, ovvero di un bonus affitti, che prosegue la sua applicazione fino a giugno 2020. Va rimarcato: detta agevolazione vale anche per le strutture termali che potranno dunque avvalersi del citato credito parti al 60% sui canoni di locazione, leasing o concessione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.
La finalità perseguita dai provvedimenti dell’Esecutivo in tema di affitti -emanati negli ultimi mesi – è chiaramente quella di frenare in qualche modo gli effetti collaterali e negativi prodotti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate a seguito dell’emergenza sanitaria per covid-19. Detto bonus affitti è riconosciuto ad una vasta platea di destinatari, ovvero soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione, se aventi alcuni requisiti dettati dalle regole in materia.
In quest’ambito, va altresì ricordato il progressivo rafforzamento della tutela con il meccanismo del credito d’imposta, introdotto dal decreto Cura Italia con riferimento a negozi e botteghe, e poi allargato dal Decreto Rilancio: con quest’ultimo provvedimento, infatti, si è previsto un ulteriore credito d’imposta del 60% dell’ammontare mensile del canone di leasing, di locazione o di concessione di immobili a uso non abitativo mirati allo svolgimento dell’attività artigianale, agricola, commerciale, industriale, di interesse turistico o all’esercizio continuativo e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Sul piano dei requisiti per l’accesso al bonus affitti in questione, l’agevolazione vale per i soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione che non abbiano ottenuto compensi o ricavi al di sopra dei 5 milioni di euro nel periodo d’imposta anteriore a quello in corso. Il credito d’imposta è applicato anche agli enti non commerciali pubblici o privati, ovvero gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, inclusi anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti e gli enti del terzo settore come ad es. le associazioni di volontariato e gli enti filantropici.
Invece, alle strutture finalizzate ad essere agenzie di viaggio, agriturismi, alberghi o tour operator, il credito di imposta in oggetto si applica indipendentemente da quanto ricavato o oggetto di compenso nel periodo di imposta anteriore a quello in corso.
Sempre nell’ottica dell’ampliamento dei beneficiari in un periodo di generalizzata crisi economica dovuta a ragioni sanitarie, non possiamo tralasciare una ulteriore estensione del bonus affitti: infatti, in sede di conversione del Decreto Rilancio, il credito d’imposta è stato allargato anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi al di sopra dei 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente; tuttavia, in queste circostanze il credito spetta in misura limitata, ovvero il 20% oppure il 10% in ipotesi di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.
Concludendo, sulla linea di questo percorso che vede il bonus affitti come uno degli strumenti di tutela delle attività economiche duramente colpite in questi ultimi mesi, per ben note ragioni, dobbiamo ribadire che il citato Decreto Agosto modifica quanto già previsto nel Decreto Rilancio, ampliando il numero dei beneficiari e prorogando di un mese, ovvero fino a giugno, il periodo da considerare per ottenere il detto bonus affitti. Mentre la proroga dura fino a luglio, per le attività dell’ambito turistico-ricettivo che operano stagionalmente.
SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU GOOGLE NEWS
Hai suggerimenti o correzioni da proporre?
Scrivici a redazione@termometropolitico.it