Cambio modem e licenziamento del tecnico: ecco perchè è possibile
Cambio modem e mancia ottenuta illegittimamente per la sostituzione dell’apparecchio: ecco perchè per la Cassazione è possibile licenziare per giusta causa
La sostituzione o cambio modem è un’attività di cui molti utenti internet possono avere bisogno, a causa di un qualche guasto o malfunzionamento che impedisce la navigazione nel web. Esistono tecnici specializzati che effettuano il cambio modem a domicilio e che lavorano alle dipendenze delle grandi società telefoniche; tuttavia, non sempre questi tecnici si comportano in modo onesto e corretto sia con i clienti che chiedono la sostituzione dell’apparecchiatura, sia con il proprio datore di lavoro. Vediamo dunque di seguito che cosa ha stabilito la Corte di Cassazione, con un suo recente provvedimento in tema di cambio modem e a che cosa un qualsiasi tecnico deve fare attenzione, onde evitare rischi di licenziamento.
Come appena anticipato, con l’ordinanza n. 16863 del 2020 la Suprema Corte ha chiarito che è da ritenersi legittimo il licenziamento da parte della società datrice di lavoro nei confronti del tecnico che, di fatto, a cambio modem avvenuto, chiede ed ottiene una “mancia” per il lavoro svolto. Secondo la Corte, non importa se la cifra aggiuntiva è irrisoria: possono anche essere poche decine di euro a giustificare la scelta del recesso unilaterale da parte dell’azienda; tale recesso trova infatti fondamento in un comportamento inappropriato del dipendente, che non è giustificato in alcuna regola giuslavoristica. In buona sostanza, se il cambio modem diventa occasione per “gonfiare” la retribuzione, il tecnico con questo comportamento compromette irreparabilmente il rapporto di fiducia con la società datrice di lavoro e lede l’immagine i quest’ultima verso terzi.
In materia di cambio modem e mancia a favore del tecnico, che compie l’intervento a domicilio, abbiamo dunque un caso di licenziamento per giusta causa, di cui abbiamo già parlato diffusamente qui. In quanto grave violazione dei doveri del lavoratore, ovvero delle regole di condotta stabilite dai contratti e dai codici disciplinari, è ben possibile per l’azienda recedere senza indugio. D’altronde, il CCNL dispone proprio il licenziamento senza preavviso per il comportamento illegittimo messo in atto dal dipendente.
A tale grave irregolarità commessa dal tecnico della società telefonica, si contrappone insomma il legittimo diritto di quest’ultima, di licenziare in tronco il dipendente, vale a dire con effetto immediato e senza preavviso. Tuttavia, il datore di lavoro dovrà comunicare il licenziamento al lavoratore, con formale lettera scritta.
Concludendo, richiamiamo per completezza le esaustive parole che la Corte di Cassazione ha usato per chiarire il perché del licenziamento del lavoratore in questione: “accettare una somma non dovuta “integra una condotta idonea a scuotere la fiducia del datore di lavoro nella correttezza del futuro adempimento, a prescindere dalla entità della somma e dalle dimensioni dell’azienda datrice di lavoro, la cui immagine commerciale viene danneggiata da comportamenti di tal sorta“.
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