È scontato ricordare che nel mondo della giustizia, ed in particolare quando si è dinnanzi ad un magistrato, è necessario dire la verità: mentire può infatti rilevare e rileva in diritto penale, come reato. La legge italiana conosce svariate ipotesi pratiche di dichiarazioni mendaci e, qui in particolare, vogliamo porre l’attenzione sul concetto di falso ideologico, che non di rado viene citato nelle notizie di cronaca che hanno a che fare con illeciti di vario tipo. Vediamo allora di seguito cos’è in dettaglio il falso ideologico e come funziona la denuncia in questi casi. Facciamo chiarezza.
Falso ideologico: di che si tratta?
Vero è che i reati di falso nell’ordinamento giuridico italiano sono sanzionati pesantemente. D’altronde il comportamento di chi dichiara cose non corrispondenti al vero, al solo scopo di alterare la realtà e favorire se stesso e/o altri, produce conseguenze negative sul funzionamento dell’intera macchina della giustizia e rende più difficoltoso l’accertamento della verità in giudizio. Pensiamo ad esempio ai tanti casi in cui le testimonianze non sono rese conformemente alla realtà, al solo scopo di “salvare” l’amico o il familiare coinvolto in un procedimento penale. Il rischio allora è quello di non garantire giustizia alle persone offese a causa di un certo reato, ma non solo: in caso di falso ideologico (art. 479 del Codice Penale), il pericolo è anche quello di punire una persona innocente, come spesso ci hanno raccontato le notizie di cronaca pubblicate sui giornali. Ecco perché la legge italiana ritiene il falso ideologico un reato da punire con pene non lievi.
Il falso ideologico attiene alla formazione di atti pubblici da parte dell’autore di tale reato. Si tratta insomma di comportamenti volontari, ovvero esclusivamente dolosi contro cui – come detto – l’ordinamento però reagisce, allo scopo di tutelare la fiducia dei consociati verso gli atti pubblici, in particolare sul piano della garanzia di veridicità delle attestazioni in essi contenute.
Attenzione: non bisogna però confondere il concetto falso ideologico con quello di falsità materiale. Infatti, se quest’ultima sanziona la mendace formazione di un atto o l’alterazione di atto corrispondente alla verità dei fatti, il reato di falso ideologico sanziona la falsa attestazione, effettuata dal pubblico ufficiale, dei fatti avvenuti alla sua presenza, delle dichiarazioni ottenute o dei fatti in relazione ai quali l’atto stesso è mirato a provare la verità e realizzazione nella realtà.
In altre parole, sussiste falsità materiale laddove vi sia una differenza tra autore apparente ed autore materiale dell’atto o laddove il documento sia stato alterato a seguito della sua formazione; sussiste invece il falso ideologico laddove nell’atto siano incluse attestazioni o dichiarazioni non vere o comunque non corrispondenti a fatti reali.
Pertanto, il falso ideologico è diverso da quello materiale per il fatto che l’atto pubblico è del tutto vero (ovvero non è stato manomesso), mentre a risultare falso è il suo contenuto.
Cosa si intende per “atto pubblico”?
Dobbiamo a questo punto chiarire cosa il legislatore intende per “atto pubblico”, rilevante in tema di falso ideologico. Ebbene, con tali termini va inteso non soltanto il documento formale redatto da un notaio o da un pubblico ufficiale autorizzato a dare ad esso pubblica fede, ma anche il documento scritto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni, che attesti e comprovi fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza. In estrema sintesi, l’atto pubblico, in tema di falso ideologico, deve potenzialmente sempre essere giuridicamente rilevante.
Sul piano sanzionatorio, ricordiamo brevemente che la pena prevista è quella della reclusione che, nei casi più gravi, può arrivare anche a dieci anni.
Va altresì rimarcato che il legislatore penale ha inteso sanzionare detto illecito in modo “allargato”, in modo da tutelare appieno la fede pubblica, contro condotte che la possono in qualche modo aggredire. Ecco allora che le sanzioni scattano anche per il privato cittadino che si rende responsabile di tale reato, e per il pubblico ufficiale che compie il reato al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni.
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La denuncia di tale reato
A questo punto è necessario chiarire qualche aspetto inerente al meccanismo di denuncia del falso ideologico. Ebbene, anzitutto il reato di falso ideologico può essere denunciato presso le forze dell’ordine o presso la Procura della Repubblica del luogo in cui è avvenuto l’illecito. Detto reato è inoltre perseguibile d’ufficio: in buona sostanza, il PM può attivarsi di sua iniziativa con le indagini, per appurare come sono andate le cose; oppure può essere la denuncia di un terzo a far scattare l’iniziativa della pubblica accusa, e ciò indipendentemente dalla volontà della vittima del reato in oggetto. Concludendo, ricordiamo che per effettuare una denuncia – a differenza della querela – non ci sono limiti di tempo.
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