Di seguito vogliamo porre attenzione verso una differenza, che forse ai più sfugge, ovvero quella tra copyright e diritto d’autore. Infatti, sebbene entrambi siano mirati espressamente a tutelare l’esteso campo delle opere dell’ingegno, hanno tuttavia significati differenti l’uno dall’altro. Vediamo allora come distinguere e non fare confusione tra i concetti.
Copyright e diritto d’autore: cosa sono?
La tematica della tutela del diritto d’autore, oggigiorno, non riguarda soltanto le opere tradizionali, come quelle di musicisti, pittori o scrittori. Infatti, anche gli innumerevoli contenuti che viaggiano sul web sono frequentemente oggetto di protezione in quanto opere creative o creazioni dell’ingegno.
Preliminarmente, occorre ricordare però un dato essenziale: il copyright attiene esclusivamente alla sfera economica del diritto d’autore, ovvero al diritto di riprodurre l’opera dell’ingegno allo scopo di ricavarne un profitto dalla commercializzazione. Il copyright, inoltre, è un concetto proprio delle norme vigenti nei paesi di area anglosassone, non in Italia. Infatti, nella nostra penisola è valevole una disciplina nazionale ad hoc, vale a dire la nota legge sul diritto d’autore, ovvero la legge n. 633 del 1941, di cui più volte ci siamo già occupati, come ad esempio quando abbiamo analizzato entro quali limiti può essere fotocopiato un libro.
Ma in che cosa consiste dunque il diritto d’autore? Ebbene, con esso la legge intende quel complesso di regole che servono a garantire e tutelare opere frutto dell’intelletto e di creazione originale. Basta che un’opera sia classificabile come tale, per risultare coperta dal diritto d’autore, senza bisogno di particolari iniziative o atti formali da parte dell’autore stesso (a differenza del copyright, come vedremo più avanti). Come sopra accennato, le opere creative protette sono davvero svariate e riguardano le arti come la musica o la pittura, ma anche discipline tecniche come l’architettura o l’ingegneria.
In particolare, la tutela offerta dal diritto d’autore consente a chi l’ha prodotta di essere ritenuto titolare del diritto sia morale, sia patrimoniale d’autore, e della cui differenza abbiamo già parlato diffusamente qui.
Che cos’è invece il copyright? Di solito questo concetto viene individuato con il simbolo © e attiene anch’esso, come sopra accennato, ad opere creative e dell’ingegno. Secondo le regole vigenti in tema di copyright, un’opera o realizzazione tutelata da copyright consiste un’opera che non può essere riprodotta da nessuno, dato che i diritti fanno riferimento al solo autore, oppure al soggetto verso il quale il creatore dell’opera ha ceduto i diritti. In buona sostanza, parlare di copyright significa occuparci della sola sfera economica del diritto d’autore, dato che diritto esclusivo di copia – a favore dell’autore o del soggetto cui i diritti siano stati ceduti – è sinonimo di copyright (pensiamo ad esempio alle opere letterarie).
Come distinguere i due concetti?
Visti i tratti essenziali dell’uno e dell’altro concetto, possiamo fare chiarezza sulle differenze tra essi, in modo da non rischiare di fare confusione. Come detto sopra, il copyright fa parte della tradizione anglosassone e tutto ciò che lo riguarda, viene applicato nei paesi di quell’area. In Italia è applicata la suddetta legge sul diritto d’autore, e vale soltanto quest’ultima in tema di protezione delle opere dell’ingegno. Ribadiamo poi che il copyright attiene al mero lato economico o di sfruttamento patrimoniale della stessa, impedendo riproduzioni non autorizzate da parte di terzi.
Interessante è altresì notare che il copyright si acquista esclusivamente con il formale deposito dell’opera dell’intelletto. La disciplina sul diritto d’autore, invece, tutela l’opera in quanto tale, dal momento in cui viene creata, ed indipendentemente da ciò che succederà dopo.
Concludendo, dovrebbe essere ormai piuttosto chiaro che il copyright può considerarsi una tutela inclusa nella più estesa tutela rappresentata dai diritti d’autore, secondo la legislazione italiana. Tuttavia nella prassi, i due concetti – pur giuridicamente diversi – tendono ad essere usati come sinonimi, dato che di fatto l’uno offre una tutela che generalmente ricorre quando ricorre la tutela dell’altro.
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