Tutti ben sappiamo che le interruzioni del servizio di corrente elettrica sono sempre spiacevoli: non di rado infatti, mentre si è immersi nelle proprie attività quotidiane, può verificarsi un guasto all’impianto o comunque un disservizio tale da dover attendere almeno qualche ora, per il ripristino del servizio ordinario. Tuttavia, che succede in caso stop improvvisi e prolungati? È possibile fare richiesta di risarcimento dei danni prodotti dall’interruzione di corrente? Facciamo chiarezza.
Corrente elettrica e danni: un rischio concreto
La prassi comune ci insegna che coloro che gestiscono i servizi di corrente elettrica, se ritengono necessari uno o più interventi alle linee, avvisano gli utenti con buon anticipo, dell’imminente interruzione del servizio, ovvero della sospensione, in modo che questi ultimi non rischino degli eventuali danni.
Tuttavia, non sempre ciò è possibile e purtroppo talvolta si verificano danni dovuti a stop improvvisi e bruschi della fornitura di corrente elettrica. Infatti, i dispositivi funzionanti ad energia elettrica, come elettrodomestici o computer, possono essere danneggiati e smettere di funzionare come facevano prima, presentando insomma conseguenze irreparabili e dovute all’inaspettato blackout. Bisogna anche considerare che se i danni per il privato in ambiente domestico possono essere non irrilevanti, ben più consistenti potrebbero essere le conseguenze negative per negozi, industrie e tutti gli altri luoghi in cui si svolgono attività lavorative. La mancanza di energia elettrica potrebbe infatti impedire l’offerta dei servizi al pubblico o la produzione, oppure addirittura causare dei danni ai macchinari ed apparecchiature.
Come comportarsi in caso di disservizio e conseguente danno
È chiaro che la legge vigente prevede una forma di tutela per chi, privato o lavoratore, riceve un danno dallo stop del servizio di energia elettrica. Ebbene, chi vuole ottener giustizia deve anzitutto redigere un documento scritto in cui indicare il reclamo nei confronti del distributore o fornitore dell’energia elettrica, indicando dettagliatamente il fatto dello stop del servizio e i danni arrecati. A questo punto, le strade possibile sono due:
- il destinatario della comunicazione risponde e decide di riparare ai danni provocati, senza necessità di ulteriori chiarimenti o confronti con l’utente;
- il destinatario della comunicazione non risponde o risponde in maniera parziale e lacunosa. In questi casi, l’interessato può tentare di trovare una soluzione bonaria con il meccanismo della conciliazione. Altrimenti, se questo meccanismo non bastasse a trovare un compromesso tra le parti, resterebbe il solo ricorso giudiziario, per ottenere un risarcimento danni.
L’utente farebbe bene, tuttavia, ad evitare la via giudiziaria, cercando di trovare anteriormente una soluzione che soddisfi i propri interessi: infatti, la prova del nesso di causalità tra il fatto dell’interruzione di corrente elettrica il danno prodotto da essa, grava tutto sull’utente che ha subito il guasto. Inoltre, occorrerebbe leggere sempre con molta attenzione i contratti relativi alla fornitura e fruizione di energia elettrica, dato che non di rado vi si trovano incluse clausole e disposizioni che limitano la responsabilità del distributore o fornitore in caso di brusco stop dell’energia.
I rimborsi automatici: importo e tempistiche
C’è da sottolineare che, sul piano risarcitorio, l’assenza di corrente elettrica può comportare dei rimborsi automatici, istituiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in funzione di garanzia per il consumatore; tali rimborsi o indennizzi sono erogati laddove gli stop al servizio oltrepassano la durata massima prevista per la riparazione del servizio stesso. Ecco dunque in sintesi quali sono le tempistiche massime, cui fare riferimento:
- ripristino utenze a bassa tensione: 8 ore in caso di Comune con più di 50.000 abitanti; 12 ore se ha fino a 50.000 abitanti;
- ripristino utenze a media tensione: 4 ore in caso di Comune con più di 50.000 abitanti; 6 ore se ha fino a 50.000 abitanti.
Per quanto riguarda invece gli importi erogati a titolo di rimborso o indennizzo, versato in caso di superamento dei tempi appena segnalati, e tenendo comunque conto che in ipotesi di blackout sono previsti diversi ed ulteriori indennizzi, abbiamo come regola generale che:
- sono previsti 150 euro, per gli utenti con potenza al di sopra dei 6kW e di massimo 100kW, incrementati di 75 euro ogni ulteriori 4 ore, fino ad un massimo di 1.000 euro;
- sono previsti 30 euro, per gli utenti con potenza non al di sopra dei 6 kW, incrementati di 15 euro ogni ulteriori 4 ore, fino ad un totale massimo pari a 300 euro.
Come si può dunque ben notare, le norme prevedono un apparato di tutele per il privato utente che quindi, anche in caso di stop prolungato della corrente elettrica, può trovare un ristoro al danno patito.
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