Consiglio di Stato: richiedere troppi titoli ai concorsi è illegittimo

Per il Consiglio di Stato non risponde ai principi che debbono guidare l’azione amministrativa, il bando che prevede eccessivi titoli. Ecco perchè

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Consiglio di Stato: richiedere troppi titoli ai concorsi è illegittimo

Una recente sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito che la discrezionalità della Pubblica Amministrazione, ben radicata anche in materia di requisiti e criteri di selezione nei concorsi pubblici, può trovare e trova dei limiti. Come ad esempio in relazione alle tipologie e al numero di titoli da possedere per poter essere ammessi a determinate prove concorsuali. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa ha stabilito il supremo organo della giustizia amministrativa.

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Consiglio di Stato: richiedere troppi titoli ai concorsi è illegittimo

In effetti, la PA gode di un ventaglio di poteri non indifferenti, anche quando si tratta di stabilire quali sono le modalità per ottenere un posto di lavoro negli uffici pubblici. Tante sono le variabili che la PA può e deve considerare, e tra esse anche la professionalità e la preparazione culturale richieste per il posto da occupare o per l’incarico da affidare, specialmente se si tratta di ruoli ad alto tasso di responsabilità. Tuttavia, quanto oggetto di scelta discrezionale dell’Amministrazione è sempre suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà. Così infatti ha stabilito il Consiglio di Stato, in un’altra sentenza, anch’essa di quest’anno. Ma d’altra parte già in una sentenza del 2010, questo giudice aveva statuito che il potere discrezionale della PA, per quanto riguarda l’individuazione dei titoli di studio ritenuti indispensabili per l’ammissione ad un concorso pubblico, è ampio; tuttavia, nello stesso provvedimento, il Consiglio di Stato aveva altresì specificato che detto potere è e resta sindacabile sul piano della legittimità, nell’ipotesi di manifesta inadeguatezza, irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà della scelta discrezionale rispetto alle funzioni riguardanti il posto messo a concorso.

PA gode di ampia discrezionalità

Parafrasando quanto appena richiamato, la PA gode di una discrezionalità ampia, ma che non può e non deve sconfinare nel totale arbitrio, sganciato da valutazioni oggettive e da quelli che sono i principi che comunque devono guidare l’azione amministrativa. In buona sostanza, la discrezionalità in materia di concorsi pubblici va pur sempre esercitata in modo equilibrato e proporzionato rispetto alle prove da sostenere ed ai posti di assegnare. Per questa via dunque la PA non può mettere in atto richieste di titoli eccessive per poter accedere alle procedure di selezione.

Ed anzi, come già accaduto, è ben possibile chiedere tutela giudiziaria presso la giustizia amministrativa, e quindi anche il Consiglio di Stato, contro un bando di concorso ritenuto illegittimo sul piano della richiesta eccessiva di titoli per l’ammissione alle prove: ne potrebbe infatti scaturire una sentenza del giudice amministrativo, che stabilisce l’illegittimità del detto bando e quindi, di fatto, la sua inefficacia.

Sempre sulla stessa linea sopra esposta, qualche anno fa il Consiglio di Stato ha rimarcato che la discrezionalità della PA va comunque usata in modo equilibrato e pur sempre “in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all’affidamento di un determinato incarico”.

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Concludendo, in mancanza di proporzionalità tra criteri e titoli richiesti, da una parte, e tipologia di posto o posti assegnati, dall’altra, sarà interesse del candidato fare ricorso contro i bandi dei concorsi pubblici ritenuti gravosi rispetto all’interesse pubblico perseguito, ovvero l’interesse ad assegnare il posto o i posti di lavoro al candidato o ai candidati realmente meritevoli, anche e soprattutto sul piano delle sopra citate professionalità e preparazione culturale.

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