Poste Italiane: Buoni fruttiferi postali Q/P, ok ai rendimenti sul retro
L’Arbitro Bancario Finanziario interviene su nuovo e significativo caso con al centro i buoni fruttiferi postali della serie Q/P. Poste Italiane ancora una volta condannata per non aver rispettato il calcolo corretto dei rendimenti dal ventunesimo al trentesimo anno. Ecco i dettagli della vicenda.
Poste Italiane: il caso in oggetto
L’Abf chiamato ancora una volta in causa per giudicare il calcolo dei rendimenti di un buono fruttifero postale di serie Q/P. Nel caso si specifico, il ricorrente era titolare di un titolo sottoscritto il 18 agosto 1986 con valore di 100mila lire: il motivo del ricorso riguarda i rendimenti applicati da Poste Italiane dal ventunesimo al trentesimo anno. Secondo il ricorrente, l’intermediario non ha rispettato il calcolo corretto per suddetto periodo, anche se sul retro del titolo si trovava posta una tabella con riportati i relativi tassi di interesse. Poste Italiane, dunque, si è difesa sostenendo che al momento della sottoscrizione il titolo riportava il timbro della serie Q/P, tuttavia, lo stesso apparteneva alla serie Q (istituita dal Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986).
Il rendimento della serie Q era così composto: per i primi venti anni tasso crescente con ripartizione in scaglioni quinquennali poi, dal ventunesimo al trentesimo anno, un importo bimestrale da corrispondere in base al tetto massimo raggiunto al ventesimo anno. Ora, per il rilascio della serie Q sono stati utilizzati spesso i moduli della serie P, questi poi si timbravano sul retro con l’indicazione dei novi tassi ma senza precisare l’importo da corrispondere, appunto, dal ventunesimo al trentesimo anno. Quindi, l’interesse per questi ultimi si voleva inalterato (12%) per come indicato nel timbro per i periodi precedenti e non come indicato sul buono di serie P (15%) per l’ultimo decennio che, tra l’altro, non era più emessa.
Cosa ha deciso l’Arbitro?
L’Arbitro bancario finanziario alla fine ha dato torto a Poste Italiane e ragione alla parte ricorrente: il titolo effettivamente riportava il timbro che ne voleva correggere i rendimenti, tuttavia, non vi era alcuna chiara indicazione sui tassi da applicare dal ventunesimo al trentesimo anno se non quella che indicava come riferimento la tabella stampata sul retro del buono. “Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali” si legge nella sentenza sul caso in oggetto.
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