Cos’è il diritto all’oblio e perchè è sempre più importante
La nostra vita si svolge sempre più sul web. Capita che ci finiamo per nostra precisa volontà, postando contenuti sui social, che pian piano diventano una sorta di vetrina che dice di noi più di quanto avremmo voluto, sorta di CV a tutto tondo che racconta vizi e virtù. E capita che ci si ritrovi per qualcosa che si è fatto e che è stato riportato da altri, per esempio sui media. Un fatto di cronaca in cui si è stati coinvolti, dall’organizzazione di una sagra a un avviso di garanzia ricevuto.
Ancora più che nel caso dei social, in cui c’è una volontarietà, in questo caso è molto probabile che l’attenzione pubblica attirata non sia gradita.
E’ quindi nata un’esigenza, quella di “scomparire”, di essere dimenticati, da cui diritto all’oblio, per non danneggiare la propria reputazione. La legislazione in merito è quindi recente, e deriva dal regolamento europeo 2016/679, quello conosciuto come GDPR, che recita: “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali“, quindi tramite la deindicizzazione per esempio di un risultato sui motori di ricerca se contengono il suo nome, o la cancellazione da un sito.
Le condizioni per il diritto all’oblio
Naturalmente devono sussistere alcune condizioni perchè una Corte possa obbligare un sito o un motore di ricerca all’eliminazione di un riferimento alla propria persona.
Devono esistere le condizioni per cui il diritto all’oblio sia insomma più forte del diritto di cronaca e di espressione di chi magari vuole citare un dato episodio riguardante il richiedente dell’oblio.
In sostanza se i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti (es. lo scopo di eseguire un contratto), oppure se l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati personali, per una o più specifiche finalità, oppure revoca il consenso al trattamento di categorie particolari di dati e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
O ancora quando l’interessato ha esercitato il diritto di opposizione al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento.
Naturalmente il diritto all’oblio scatta se i dati personali sono stati trattati illecitamente.
Classici sono i casi di media che rivanghino vecchi reati passati in giudicati con nome e cognome dei colpevoli, che ormai hanno cambiato vita. Naturalmente altri casi possono essere più ambigui. E’ per questo che questo ramo della giurisprudenza, come quello più ampio riguardante il diritto alla privacy, è in espansione.
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