Contributi Inps 2020: quando si devono pagare e percentuali

Pubblicato il 11 Settembre 2020 alle 13:07 Autore: Claudio Garau
Contributi Inps 2020: quando si devono pagare e percentuali

Contributi Inps 2020: quando si devono pagare e percentuali

Come ben noto, in questi ultimi mesi, l’emergenza coronavirus ha comportato stop forzati, sospensioni totali o parziali e limitazioni varie, allo scopo – da un lato – di salvaguardare la salute della collettività e – dall’altro – di venire incontro alle legittime pretese dei cittadini italiani, colpiti dagli effetti della pandemia. Ci riferiamo in particolare alle norme come quelle che hanno previsto, a causa dell’emergenza sanitaria e il conseguente lockdown, che ha inciso sulle attività lavorative ed economiche, la possibilità – per aziende ed autonomi – di sospendere il versamento dei contributi Inps 2020.

Una scelta che appare certamente giustificata, in ragione delle difficoltà finanziarie generate dai mancati incassi e guadagni per molti lavoratori dei più svariati settori che, in questo ultimo periodo, hanno dovuto fare i conti con divieti e restrizioni al loro lavoro. Facciamo allora il punto della situazioni e vediamo quando e come si debbono pagare i contributi Inps 2020.

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Nella direzione di favorire il cittadino-contribuente e consentirgli di far fronte alle spese per i contributi Inps 2020 in modo più “sostenibile”, l’Istituto di previdenza sociale ha emesso, lo scorso luglio, il messaggio n. 2871 (qui il testo), che indica le “istruzioni operative, riferite alle diverse gestioni previdenziali, per i versamenti contributivi sospesi (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) in unica soluzione o mediante rateizzazione“. Ci si rivolge sia ad aziende (datori di lavoro privati), sia a lavoratori autonomi come artigiani e commercianti, ed, in particolare, viene indicata la facoltà di riprendere i versamenti dovuti in 4 rate mensili a partire dal 16 settembre 2020, invece che in un’unica soluzione.

Ma il decreto Agosto è andato oltre ed ha previsto una ulteriore dilazione dei versamenti contributi Inps 2020, ovvero una rateizzazione dei versamenti sospesi in questi mesi, che ulteriormente viene incontro al contribuente. Ecco in sintesi com’è strutturato questo beneficio facoltativo:

  • il 50% delle somme dovute a titolo di contributi Inps 2020 può essere versato in un massimo di quattro rate mensili di identico valore, con scadenza della prima rata il 16 settembre 2020; altrimenti il 50% delle somme da versare può essere pagato entro il 16 settembre 2020, in un’unica soluzione;
  • l’altro 50% può essere pagato – senza applicazione di sanzioni e interessi, data la situazione emergenziale – tramite rate, fino ad totale di 24 di identico ammontare. La prima rata va pagata entro il 16 gennaio 2021.

In questo contesto di non agevole interpretazione, l’Inps è recentemente intervenuta con un nuovo messaggio, il n. 3274 del 9 settembre, con cui sono state date ulteriori istruzioni chiarificatrici per coloro che debbono far fronte ai contributi Inps 2020.

Da una parte, è infatti stato rimarcato che, in relazione al pagamento della prima metà della contribuzione dovuta, le rate posteriori alla prima scadono il 16 ottobre, il 16 novembre ed il 16 dicembre 2020; dall’altra, ha chiarito che le aziende con dipendenti, ma anche gli artigiani e i commercianti, nonché i committenti che debbono far fronte ai contributi alla gestione separata, sono tenuti a rivolgersi al servizio online dell’Istituto di previdenza sociale, denominato “Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica Covid-19“.

L’Inps si riserva comunque nelle prossime settimane di emettere ulteriori comunicazioni per dettagliare come andranno pagati tutti i rimanenti importi.

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Così come chiarito dall’Inps sul suo sito web, la domanda di rateizzazione dei contributi sospesi deve essere trasmessa soltanto in via telematica, attraverso il servizio online INPS e con SPID e PIN o CNS, direttamente dal titolare, dal legale rappresentante o dagli intermediari e consulenti abilitati. In particolare, va rimarcato che nella domanda il contribuente deve indicare l’articolo di legge che riconosce il diritto alla sospensione e deve compilare i campi relativi ai codici di sospensione di appartenenza, il periodo o i periodi interessati, il totale da rateizzare e il numero delle rate che intende versare, così come indicato nel manuale utente disponibile insieme al servizio.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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