Pagamento contributi Inps 2020 sospesi: le istruzioni per saldare il 50%
Pagamenti contributi Inps 2020: con un recente messaggio, l’ente previdenziale chiarisce i termini della sospensione e fornisce nuove indicazioni riguardanti il versamento del 50% a partire dal 16 settembre. Ecco cosa dice nel dettaglio la circolare licenziata dall’Istituto.
Pagamento contributi Inps: versamento del 50% dal 16 settembre
Pagamento contributi Inps sospesi: con il messaggio numero 3274 del 9 settembre 2020, l’Inps precisa le regole relative ai versamenti dei contributi sospesi a seguito dell’emergenza coronavirus. A seguito delle modifiche ai termini imposte dal Decreto Agosto, l’Inps sottolinea l’introduzione di un più ampio piano di rateizzazione.
Nel dettaglio, i contribuenti potranno usufruire di un versamento del 50% dei contributi sospesi in un’unica soluzione oppure in quattro rate: la prima scadenza in questo caso scatterebbe il 16 settembre. Il restante 50% dei contributi sospesi potrà quindi essere versato, dilazionandolo in un massimo di 24 rate mensili, a partire dal 16 gennaio 2021 (sulla seconda tranche non sono stati definiti ulteriori dettagli: per modalità e tempistiche del versamento bisognerà aspettare una nuova circolare).
Fino a quando si può fare domanda?
Pagamento contributi Inps sospesi: sempre con la stessa circolare si precisa allora che la scadenza per fare richiesta di rateizzazione rispetto alla prima tranche di pagamenti è fissata sempre al 16 settembre 2020: il pagamento della prima rata entro tale data indicherà la volontà del contribuente di avvalersi del pagamento rateale.
L’adesione al piano di rateizzazione dei contributi sospesi a seguito dell’emergenza coronavirus è reperibile nella sezione “Prestazioni e servizi” del Portale Inps: qui si dovrà cliccare su “Tutti i servizi” e poi su “Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica Covid 19”. Per pagare la prima tranche di contributi sospesi (quattro rate di pari importo) si dovranno utilizzare degli F24 precompilati: si possono trovare all’interno del proprio Cassetto previdenziale nella sezione “Posizione assicurativa – Dilazioni ‘Mod.F24 Covid 19’”.
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