Legge 104, invalidi e disabili: istruzioni per telelavoro e smart working 2020
Legge 104 – Consentito lavorare in smart working fino al 15 ottobre solo ai disabili gravi o a coloro che hanno un disabile grave nel proprio nucleo familiare. Cosa succederà successivamente alla suddetta data? Sarà possibile continuale a usufruire di modalità di lavoro agile?
Legge 104: smart working fino al 15 ottobre
Legge 104 – In base alle disposizioni del Decreto Cura Italia hanno diritto a continuare a lavorare in smart working fino al 15 ottobre, data fissata attualmente – salvo proroghe – per il termine dello stato di emergenza, soltanto i lavoratori dipendenti disabili e i lavoratori che abbiano all’interno del proprio nucleo familiare un dipendente disabile. Cosa succederà dopo il 15 ottobre?
Alla fine dello stato di emergenza, datore di lavoro e lavoratore potranno accordarsi in funzione di un proseguimento dell’attività lavorativa in modalità di lavoro agile. Da ricordare che l’azienda resta responsabile di fornitura, installazione e manutenzione degli strumenti necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa e che il carico di lavoro per chi prosegue con lo smart working deve essere equivalente a quello dei lavoratori che svolgono analoga mansione nei locali aziendali.
Accordo individuale tra azienda e lavoratore
Le intese sottoscritte, che dovranno essere trasmesse al Ministero del Lavoro, potranno essere sia a tempo indeterminato (in caso di recesso deve essere data comunicazione al lavoratore disabile con 90 giorni di anticipo, la comunicazione dovrà essere data con 30 giorni di anticipo agli lavoratori) che determinato (in tal evenienza il recesso è consentito solo per giustificato motivo).
Da precisare che il proseguimento del periodo di lavoro agile non può comportare penalizzazioni dal punto di vista del trattamento economico, insomma, lo stipendio non può essere ridotto; inoltre, i titolari di Legge 104 continuano ad avere diritto ai benefici previsti dalla normativa, in pratica, permessi e congedo straordinario. Tuttavia, resta nella facoltà del datore di lavoro prevedere sanzioni in caso di trasgressione dell’accordo con il dipendente o eventuali abusi in relazione alla fruizione dei benefici di cui prima.
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