TFR per acquistare casa: quando si può chiedere un anticipo?
TFR per acquistare casa: quando si può chiedere un anticipo?
Il diritto del lavoro prevede tutta una serie di garanzie e tutele per il lavoratore dipendente e, tra esse, rileva sicuramente il TFR, ovvero il trattamento di fine rapporto, detto anche liquidazione o buonuscita. Qui di seguito vogliamo occuparci di una questione pratica che interesserà non poche persone, specialmente in questo periodo storico. E’ possibile utilizzare il TFR per comprare un’abitazione? ovvero è possibile chiederne un anticipo al datore di lavoro? Vediamolo.
Il TFR in breve
I lavoratori subordinati ben sanno che una porzione del loro stipendio viene accantonata dal datore di lavoro per il futuro. Ed è proprio questa porzione che viene versata al lavoratore, laddove il contratto si concluda, indipendentemente dalla causa di cessazione del rapporto di lavoro. Ecco allora che il lavoratore matura il diritto a ricevere il TFR, come trattamento di fine rapporto.
Il TFR vale per tutti i lavoratori subordinati, in quanto tali, aventi un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, sia del settore pubblico, che di quello privato. Il trattamento di fine rapporto, come detto sopra, spetta al lavoratore, a prescindere dai motivi della cessazione del rapporto di lavoro: per esempio, scatta in caso di raggiungimento dell’età della pensione, ma anche in caso di licenziamento, di dimissioni o anche per scadenza del rapporto di lavoro, se il lavoratore ha firmato un contratto a tempo determinato.
Dal punto di vista numerico, il TFR consiste in una percentuale di accantonamento dello stipendio, pari al 6,91% della retribuzione lorda annua. Il totale accumulato viene appunto incassato dal lavoratore, terminato il rapporto contrattuale, seguendo una quantificazione soggetta peraltro a rivalutazione Istat: in buona sostanza, il TFR è aumentato anno dopo anno, con l’applicazione di un tasso fisso (pari all’1,5%) e di un tasso variabile (ovvero il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie e gli operai).
Va rimarcato che la legge vigente ha previsto il TFR allo scopo di garantire una riserva di denaro a chi, per una qualsiasi ragione, cessa di lavorare presso un certo datore di lavoro. Pertanto, è chiaro che se da una parte l’azienda – mensilmente – deve mettere da parte una porzione della retribuzione, dall’altra il lavoratore può servirsi della somma soltanto dopo la fine dell’esperienza di lavoro.
E’ ammissibile un anticipo del trattamento di fine rapporto?
Come si può intuire, le regole generali sono piuttosto rigide, tuttavia esistono delle eccezioni a favore del lavoratore. Queste ultime sono giustificate dal fatto che, talvolta, possono esservi necessità straordinarie o situazioni impreviste, che ricadono sul dipendente, e che legittimano la richiesta di un anticipo del TFR. Ma in base a quali concreti requisiti si può chiedere ed ottenere detto anticipo? Eccoli in sintesi:
- il dipendente deve presentare una domanda scritta al datore di lavoro o al fondo pensione;
- il dipendente che fa domanda di anticipo deve aver maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
- il dipendente può ottenere soltanto fino al 70% del TFR totale, al giorno della domanda;
- in un anno, solo il 10% degli aventi titolo, possono fare domanda, e non più del 4% del totale dei dipendenti dell’azienda.
In particolare, gli ultimi due requisiti sono previsti dalla legge, in quanto esplicitamente mirati ad impedire un potenziale assalto alle casse dell’azienda. Non bisogna inoltre dimenticare che l’anticipo del TFR può essere domandato una volta sola nel corso di un certo rapporto di lavoro, e che la somma di anticipo viene tolta al totale accantonato.
Come appena detto, sono le situazioni impreviste che legittimano l’anticipo: ad esempio, le consistenti spese sanitarie per particolari terapie o interventi in campo medico, ma anche le spese per l’acquisto della prima casa per se stessi o per i figli. Ed è questo che interessa a noi in questo articolo.
Come appena detto, la legge prevede che l’anticipo valga soltanto per la prima casa: chi intende comprarne una seconda, dovrà dunque fare riferimento ad altre tipologie di finanziamento. Tuttavia, la legge è rigorosa e per ottenere l’anticipo per detta finalità, è necessario che la compravendita immobiliare sia comprovata da atto di notaio (rogito notarile) e da ogni altro elemento utile a provare il trasferimento di proprietà: alla richiesta di anticipo vanno in particolare allegati lo stato di famiglia (che accerta il rapporto genitoriale se la casa è comprata per il figlio) e la autocertificazione con quale colui che la redige afferma di non essere proprietario di altri beni immobiliari. Questi requisiti sono tassativi: in mancanza anche di uno solo, non può essere concesso l’anticipo di TFR.
Concludendo, dovrebbe apparire dunque chiaro che l’anticipo in oggetto rappresenta insomma una valida alternativa al ricorso al credito bancario, in caso di bisogno di liquidità.
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