Limite velocità 30 Km/h: dove va rispettato e cosa cambia. Le novità
Secondo alcuni osservatori, si è trattato di una vittoria degli enti locali. Alla luce della riforma che ha interessato una parte del Codice della Strada, messa in atto dal Decreto Semplificazioni ovvero il d.l. n. 76 del 2020 – ora divenuto legge – si è infatti affermato che i Comuni possono incidere con maggior forza su questioni strettamente collegate alla circolazione su strada, come ad esempio sicurezza (autovelox fissi anche in città) e traffico (spazi nuovi per bici e monopattini, multe anche da parte dei netturbini, ztl con meno vincoli ma non solo). Novità che permetteranno agli enti locali di fare più cassa e che, allo stesso tempo, comportano modifiche significative all’impianto del Codice della Strada.
In particolare, vogliamo però qui occuparci del cambiamento dato dalla previsione del limite velocità a 30 km/h nelle città. D’altronde già l’Anci – ovvero l’Associazione nazionale dei Comuni italiani – aveva richiesto l’abbassamento del limite velocità, per proteggere di più la sicurezza della circolazione nelle aree urbane. Vediamo allora che cosa è opportuno ricordare per non farsi trovare impreparati su queste recenti novità che riguardano patentati e non.
Limite velocità: la strada urbana ciclabile
Secondo le regole recentemente introdotte dall’Esecutivo, l’appena citato limite velocità vale sulle strade ciclabili, in cui i Comuni potranno di fatto decidere per l’abbassamento della velocità consentita (al momento pari a 50 km/h nei centri abitati). Ma di fatto cosa si intende per strade urbane ciclabili, secondo la normativa di riforma del CdS?
Ebbene, su spinta del dl Semplificazioni, abbiamo oggi, fra le varie tipologie di “strada”, anche la strada urbana ciclabile, ovvero quella strada che – come recita la disposizione in proposito – è “ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi“. Ricordiamo che la legge con il termine “velocipedi” considera non solo le biciclette, ma anche i monopattini, che grande diffusione stanno avendo ultimamente.
Ciò che qui preme rimarcare è che in tale tipo di strada potranno circolare non soltanto i citati mezzi a due ruote, ma anche gli autoveicoli, rispettando però il limite velocità di 30 km/h e la precedenza per i velocipedi.
I poteri dei Comuni in materia
Come sopra anticipato, i Comuni potranno esercitare competenze in materia e potranno dunque definire, con autonomi provvedimenti, le aree urbane in cui inserire strade ciclabili con limite velocità a 30 km/h. Potranno addirittura permettere la circolazione delle biciclette sulle strade riservate ai mezzi pubblici, se di larghezza corrispondente ad almeno 4,30 metri e senza binari.
Tuttavia dovranno rispettare il seguente vincolo, sancito dalle nuove norme: le strade potranno essere istituite “in tutte quelle aree con caratteristiche infrastrutturali che lo consentono, con eccezione delle principali arterie di scorrimento“. E’ chiaro insomma che le vie principali dei grandi capoluoghi, per fare un esempio, non potranno includere strade ciclabili, per evidenti ragioni di tutela della incolumità di pedoni, ciclisti ed automobilisti.
Non solo: ai Comuni viene anche affidato il ruolo di far rispettare il diritto di precedenza per i velocipedi rispetto ad altri mezzi in movimento sulle strade ciclabili, dato che in queste ultime è stata prevista la circolazione mista; spazio anche alle “corsie ciclabili” e alle “corsie per doppio senso ciclabile” (per queste ultime è ammessa la possibilità di circolare contromano in bicicletta, rispetto agli altri mezzi in strada).
Concludendo, si tratta certamente di novità significative che, da un lato, incidono sull’impianto normativo del CdS, mentre dall’altro attribuiscono poteri non irrilevanti ai Comuni, che dovranno in concreto mettere in pratica, e far rispettare, quanto stabilito dal Decreto Semplificazioni.
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