Multa per semaforo rosso: come fare contestazione e a chi spetta
Come ben sappiamo, il Codice della Strada prevede punizioni anche severe, per determinate violazioni delle norme sulla circolazione: non si tratta soltanto di multe, ma talvolta anche di provvedimenti di revoca della patente, in ipotesi di condotte gravemente contrarie ai doveri dell’automobilista alla guida. Le statistiche ci dicono che tra le violazioni più frequenti, vi sono quelle relative al semaforo rosso, ovvero i casi di chi noncurante del segnale luminoso ad un incrocio, procede comunque la marcia con il suo veicolo. Qui di seguito vogliamo porre attenzione proprio sulla possibilità di impugnazione del verbale di multa per passaggio con semaforo rosso: ovvero, quando è opportuno contestare la violazione? Vediamolo.
Semaforo rosso e multa: sospensione patente in caso di recidiva
Anticipiamo che in verità sussistono spiragli attraverso i quali l’automobilista può fare un fondato ricorso contro la multa per semaforo rosso, sia verso il prefetto che il giudice di pace. L’art. 146 CdS, relativo alla violazione della segnaletica stradale, è però molto chiaro: quando il segnale luminoso del semaforo ha colore rosso, gli automobilisti non possono oltrepassare la striscia di arresto, ed in mancanza di quest’ultima, non debbono comunque oltrepassare il segnale o transitare sulle strisce pedonali. La sanzione prevista per chi prosegue comunque la sua marcia non è esigua, potendo consistere in diverse centinaia di euro; analoghe considerazioni valgono per il guidatore che procede oltre nonostante le segnalazioni contrarie dell’agente del traffico. In ipotesi di recidiva, vale a dire di violazione identica in un lasso di tempo di due anni, l’automobilista si troverà costretto a sopportare la sanzione amministrativa accessoria, consistente nella sospensione della patente da uno a tre mesi.
Annullamento per violazione dei termini di notifica
Una multa stradale va solitamente contestata in via immediata dagli agenti, ma non sempre ciò è possibile, come ad esempio in caso di infrazione per passaggio con semaforo rosso. E’ chiaro che se un’auto sfreccia ad alta velocità superando il segnale luminoso, soltanto i mezzi tecnologici come l’autovelox sono in grado di individuare – grazie alla fotografia scattata dall’apparecchio – la violazione e consentire di contestare la multa in modo differito. D’altronde, in queste circostanze, anche la Cassazione ha sancito che non sussiste un obbligo, in capo alle forze dell’ordine, di contestare subito l’infrazione. Sono tenute a contestarla subito, infatti, soltanto se sono presenti sul posto e l’autore dell’infrazione si ferma appena dopo aver oltrepassato il semaforo rosso, conscio della violazione commessa.
La contestazione differita è concretizzata con notifica del verbale all’automobilista entro 90 giorni dall’infrazione al CdS. Oltre tale termine, quest’ultimo potrà certamente impugnare – innanzi al Prefetto o al giudice di pace – la multa per violazione dei termini di notifica, che condurrà all’annullamento della stessa e dunque, in pratica, alla cancellazione della sanzione.
Multa semaforo rosso: difetto dell’apparecchio che rileva l’infrazione
E’ chiaro che l’automobilista potrebbe anche essere vittima di un errore, ovvero di un guasto del dispositivo di rilevazione della velocità. La mancata taratura dell’apparecchio potrebbe inficiare il suo corretto funzionamento e legittimare dunque l’impugnazione della multa.
In effetti, è stata proprio la Consulta, in una sua sentenza, ad imporre l’obbligo di revisione periodica e di taratura dei dispositivi di cui le forze dell’ordine si avvalgono per rilevare infrazioni al Codice stradale, in materia di violazione di limiti di velocità. Ciò evidentemente al fine di avere sempre apparecchiature affidabili, conformi ai requisiti di omologazione ed in grado di dar luogo a multe valide. La Cassazione ha però specificato che il verbale di multa, per quanto invece attiene alle violazione per transito con semaforo rosso, è valido anche se non risulta fondato su una previa revisione del dispositivo.
In pratica, l’interessato a contestare la legittimità della multa semaforo rosso, sarà tenuto a provare che il dispositivo era malfunzionante e non omologato, ma sarà suo onere farlo appunto, non ricadendo su controparte alcun diverso onere o obbligo. Non sarà sufficiente allora affermare che il dispositivo collocato presso la lanterna semaforica non è stato tarato, ma servirà anche illustrare la prova per la quale il dispositivo, al momento dell’infrazione, era guasto o malfunzionante. E per fare ciò, è opportuno dotarsi di almeno un testimone.
Verbale illegittimo per vizi di forma
La violazione del CdS legata al segnale luminoso del semaforo rosso può essere contestata con successo, anche sotto un altro punto di vista. Infatti, possono rilevare i vizi formali del verbale di multa, ovvero mancanze, sviste ed errori che rendono di fatto il verbale improduttivo di effetti. Tra i numerosi vizi formali che possono presentarsi, ricordiamo – ad esempio – l’errore o la mancanza di dati inerenti le generalità e la residenza di colui che è passato con il semaforo rosso; l’individuazione del proprietario del mezzo; il luogo, la data e l’ora dell’infrazione; la norma del Cds violata; il numero di targa; le autorità cui fare ricorso in caso di contestazione; i termini economici della sanzione. Ovviamente non può mancare la firma degli agenti accertatori sul verbale: in caso contrario, la multa è certamente impugnabile con successo.
Concludendo, la giurisprudenza ha aperto anche alla possibilità di un ricorso contro la multa, in caso di durata minima del giallo, non legata però al numero dei secondi prima del colore rosso, bensì allo stato dei luoghi, ovvero al contesto in cui è posto l’impianto semaforico. Insomma, la giusta durata del giallo va determinata dal singolo Comune, in modo personalizzato all’incrocio in cui è il semaforo. E’ chiaro però che dare la prova della troppo ristretta durata del giallo è operazione spettante a colui che impugna la multa, e ciò potrebbe non essere agevole o comunque foriero di un provvedimento di annullamento della multa.
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