Sollecito pagamento TFR: modello fac simile e come inviarlo

Pubblicato il 21 Settembre 2020 alle 12:24 Autore: Claudio Garau
Sollecito pagamento TFR: modello fac simile e come inviarlo

Sollecito pagamento TFR: modello fac simile e come inviarlo

Recentemente abbiamo parlato del quesito dell’anticipo del TFR per comprare casa e abbiamo dato la risposta, qui di seguito vogliamo nuovamente occuparci del TFR, in quanto anch’esso elemento facente parte della complessiva retribuzione e quindi oggetto di un rilevante diritto del lavoratore, verso il proprio datore di lavoro. Che fare se il TFR non viene versato, a seguito della cessazione del rapporto lavorativo? ovvero, è necessario che l’ormai ex dipendente faccia pervenire un sollecito pagamento trattamento di fine rapporto all’ex datore di lavoro? Vediamolo.

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TFR, retribuzione e finalità

Il lavoratore che interrompe la sua esperienza lavorativa in una certa azienda, studio o industria, deve sempre ricordare che, alla fine del rapporto di lavoro, conserva pur sempre il diritto al TFR, ovvero a quella quota di denaro che prende il nome di retribuzione differita, perchè annualmente accantonata e custodita per poi divenire TFR al momento opportuno.

Il TFR è stato previsto dalla legge n.297 del 1982, al posto della cosiddetta “indennità di anzianità”; oggi l’istituto è regolato dall’art. 2120 Codice Civile ed è stato riformato dal d. lgs. n. 252 del 2005 – ovvero il T.U. della previdenza complementare – entrato in vigore l’1 gennaio 2007.

Non bisogna dimenticare che il trattamento di fine rapporto, solitamente chiamato anche anche liquidazione o buonuscita, consiste in una somma di denaro, che il datore di lavoro deve corrispondere comunque al lavoratore – per qualsiasi motivazione questi interrompa la propria esperienza lavorativa.

Come detto sopra, il TFR è parte della retribuzione, ovvero di quell’obbligo che grava sul datore di lavoro, in ragione della prestazione svolta da parte del dipendente, secondo orari, regole ed istruzioni ben precise. In buona sostanza, il rapporto di lavoro prevede uno scambio tra lavoro e retribuzione: ecco perchè in gergo il contratto di lavoro viene definito un contratto oneroso a prestazioni corrispettive.

Per legge, la retribuzione totale non è costituita esclusivamente dallo stipendio mensile, ma anche da differenti voci, come le mensilità aggiuntive (tredicesima) o gli eventuali premi di produzione, ma non solo: anche il TFR è da intendersi parte della complessiva retribuzione.

La finalità del Tfr è strettamente connessa alla situazione che si produce quando termina un rapporto di lavoro. Infatti, l’ex-dipendente potrebbe trovarsi nella condizione di non riuscire a trovare subito un nuovo lavoro, dovendo magari attendere molti mesi: il TFR consiste dunque in quella non esigua somma di denaro, che può fargli in qualche modo da “salvagente” e comunque supportarlo nelle spese e necessità quotidiane, fino alla data di inizio di un nuovo lavoro.

I confini del trattamento di fine rapporto

Tuttavia, questo diritto trova dei limiti ben definiti dalla legge, ovvero non vale per tutti i lavoratori. Scatta però in qualsiasi ipotesi di fine del rapporto lavorativo, indipendentemente dalla causa o motivo che ha portato alla sua interruzione: dimissioni, risoluzione consensuale del rapporto e licenziamento conducono tutte al versamento del TFR accantonato.

L’unico vero limite del trattamento in oggetto è che quest’ultimo è applicato soltanto all’articolata categoria dei contratti di lavoro subordinato. Sono dunque esclusi dal TFR e non maturano il relativo diritto, i lavoratori in collaborazione coordinata e continuativa, gli agenti, i lavoratori autonomi ed i titolari di partite IVA.

Il sollecito di pagamento e il fac-simile

Come abbiamo detto, il TFR consiste in un diritto del lavoratore, che assume i connotati di un vero e proprio diritto di credito liquido ed esigibile dal giorno di cessazione del rapporto di lavoro. La realtà giuslavoristica ci insegna però che l’azienda, essendo sostituto di imposta, prima di accreditare il TFR all’ex-dipendente, deve comunque quantificare l’imposta IRPEF, con il metodo della tassazione separata. In buona sostanza, la somma destinata al Fisco come imposta sarà, dunque, detratta dal Tfr lordo e il datore di lavoro si occuperà – a conclusione dell’iter – di pagare il netto all’avente diritto. E’ chiaro che per il completamento di tutto il procedimento, sarà necessario qualche giorno e pertanto il TFR non può essere erogato istantaneamente. Ciò senza contare che talvolta è proprio il CCNL di riferimento a fissare precise tempistiche di versamento del TFR.

Come dicevamo all’inizio, può però succedere che non tutto fili liscio e che il lavoratore, anche a distanza di giorni, non veda l’accredito della somma sul proprio c/c. Che fare? Ebbene, anzitutto occorre fare una lettera di sollecito di pagamento del trattamento in esame, spedendola al datore di lavoro con una delle seguenti modalità: via pec o raccomandata a/r direttamente dal lavoratore oppure da un patronato o, meglio ancora, dall’avvocato di fiducia dell’ex-dipendente. Nella missiva occorrerà segnalare la ferma richiesta di immediato accredito della somma spettante, rimarcando che, in assenza di detto versamento, non resterà che percorrere le vie legali per il recupero coattivo della somma oggetto di diritto di credito (iter di esecuzione forzata).

Se l’azienda non collabora neanche dopo i solleciti e non versa quanto previsto dalla legge, rivelandosi dunque insolvente, sussiste tuttavia un fondo di garanzia ad hoc, presso l’Inps, che viene utilizzato laddove è ormai appurato che il datore di lavoro non riuscirà a pagare il TFR.

Concludendo, ecco un fac-simile di sollecito di pagamento TFR, che potrà essere utilizzato dal lavoratore per domandare quanto dovuto:

Raccomandata a/r

Spett.le

Società Datore di lavoro …

Via …

Città…

Anticipata via fax al n. … [inserire numero]

Oggetto: richiesta pagamento T.F.R. – messa in mora

Egregi Signori,
con la presente comunicazione sono a richiederVi quanto segue.
Il sottoscritto Sig. …, è stato Vostro dipendente con matr. n. … con decorrenza dal … al …. Il rapporto di lavoro si è interrotto, con il rispetto del periodo di preavviso, per ….. (indicare il motivo).
A seguito dell’interruzione del rapporto di lavoro, non è stato tuttavia versato il T.F.R. maturato dal sottoscritto. Vi invito, dunque, a volermi accreditare le somme dovutemi corrispondenti ad euro … come da conteggi allegati.

Tanto premesso, rimarco che, in assenza di pagamento di quanto dovuto e richiesto, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, mi troveròò costretto – mio malgrado – ad adire la competente Autorità Giudiziaria, per il perseguimento dei miei diritti, con notevole aggravio di costi e spese a Vostro esclusivo carico.
La presente comunicazione, speditaVi con riserva e senza pregiudizio di ragioni, azioni, diritti ed eccezioni, valga come messa in mora.


Distinti saluti.


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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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