Bonus 1500 euro Partita Iva 2020: importo extra, ecco a chi spetta
Bonus 1500 euro Partita Iva 2020: importo extra, ecco a chi spetta
Con la circolare n. 104 del 18 settembre 2020 l’Inps ha fornito informazioni sul bonus 1500 euro per le partite Iva, un bonus extra che però non sarà erogato a tutti indiscriminatamente. Il beneficio sarà accreditato anche nei conti dei lavoratori autonomi e dei co-co-co, a patto di rispettare le condizioni richieste, ovviamente. Queste ultime sono precisamente di livello geografico e territoriale e si basano sui luoghi (e quindi dalle correlate attività economiche lì svolte) colpiti per primi dalla pandemia.
Bonus 1500 euro extra per partite Iva, autonomi e co-co-co: i beneficiari
Come si legge nella circolare, infatti, i lavoratori che potranno accedere al bonus 1500 euro devono svolgere l’attività lavorativa al 23 febbraio 2020 ed essere residenti o domiciliati, sempre alla medesima data. L’indennità mensile è di 500 euro, per un massimo di tre mesi, in base al periodo di sospensione dell’attività lavorativa. L’indennità aggiuntiva non sarà corrisposta automaticamente, ma dovrà essere presentata apposita domanda. Elenchiamo i comuni dove devono essere residenti e svolgere l’attività lavorativa i beneficiari del nuovo bonus extra da 1.500 euro:
- Lombardia
- Bertonico;
- Casalpusterlengo;
- Castelgerundo;
- Castiglione d’Adda;
- Codogno;
- Fombio;
- Maleo;
- San Fiorano;
- Somaglia;
- Terranova dei Passerini.
- Veneto
- Vo’
Come presentare domanda
Per ottenere il bonus è necessario presentare domanda all’Inps esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali, accessibili tramite credenziali:
- Pin Inps (fino al 30 settembre);
- SPID di livello 2 o superiore (dal 1° ottobre sostituirà il Pin Inps);
- Carta d’identità elettronica 3.0;
- Carta Nazionale dei Servizi.
La richiesta potrà essere effettuata anche avvalendosi del Contact Center (803 164 da fisso o 06 164 164 da mobile).
Bonus 1500 euro: cumulo e compatibilità con altri trattamenti
Ricordiamo che il bonus 1500 euro non è cumulabile con le pensioni dirette e a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, o dalla Gestione Separata (è il caso dell’Ape sociale). Risulta invece compatibile e cumulabile con altri trattamenti (tra cui anche la Naspi e il reddito di cittadinanza).
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