Pensioni ultime notizie: si parla ormai da diverso tempo di aumento degli assegni di invalidità, ma si attendeva la circolare Inps a riguardo. Quest’ultima è finalmente arrivata: è la n. 107 del 23 settembre 2020 e qui si trovano regole e modalità per ottenere l’incremento dell’importo sull’assegno di invalidità. La circolare ha come oggetto il seguente: “Riconoscimento del c.d. incremento al milione dal compimento del diciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222”. Titolo che alla fine, dopo rinvii alla legge n. 448/2001 e all’art. 15 del DL n. 104/2020 rimanda alla sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, quella che ha stabilito come l’importo attuale dell’assegno di invalidità fosse incostituzionale perché non dignitoso per la vita della persona.
Pensioni ultime notizie: aumento assegni invalidità, importo e requisiti
La circolare Inps specifica che a partire dal 10 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità. Quindi vengono riepilogati i requisiti e le condizioni indispensabili per accedere all’aumento.
Possono accedere all’aumento degli assegni di invalidità tutti i titolari di pensione di inabilità che abbiano compiuto 18 anni di età e che non superino un reddito annuo di 8.469,63 euro (se soli) o di 14.447,42 euro (se coniugati). Solo nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano diritto all’incremento, questo concorre al limite reddituale, pertanto, una volta superato quest’ultimo, l’erogazione non spetta all’altro coniuge. Differente il discorso se il limite non viene raggiunto. In questo caso “l’imposto dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto dall’altro”.
Cosa concorre alla formazione del reddito
Cosa concorre alla formazione del reddito? Tutti i redditi di qualsiasi natura, “ossia i redditi assoggettabili a Irpef, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da Irpef, sia del titolare che del coniuge”. Non concorrono a formare il reddito quelli “della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di” 154,94 euro (come stabilito dalla Legge n. 388/2000, “i trattamenti di famiglia, l’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”.
Aumento con arretrati compresi: a chi spetta
Pensioni ultime notizie: domanda per aumento invalidità, chi deve presentarla
Per ottenere l’incremento sarà necessario presentare domanda. “Gli interessati di età inferiore ai sessant’anni, ricorrendo i prescritti requisiti, devono presentare istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione e il relativo incremento, secondo le consuete modalità”. L’aumento sarà erogato a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Solamente gli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi che hanno diritto all’aumento non dovranno fare domanda perché l’aumento sarà riconosciuto d’ufficio. I titolari di pensione di inabilità previdenziale, invece, dovranno presentare apposita istanza.
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