Periodo di comporto: cos’è, come funziona e le regole da rispettare

Pubblicato il 28 Settembre 2020 alle 11:43 Autore: Claudio Garau
Periodo di comporto: cos'è, come funziona e le regole da rispettare

Periodo di comporto: cos’è, come funziona e le regole da rispettare

Le assenze per malattia non rappresentano qualcosa di infrequente per i lavoratori. A volte, infatti, un paio di giorni non sono sufficienti per riprendersi del tutto da un infortunio o dagli effetti di un virus o infezione, e succede dunque che il dipendente si trovi costretto a rimandare il ritorno presso il luogo di lavoro. In questi casi, però, la sua posizione, ed i suoi diritti, trovano tutela attraverso regole ad hoc – previste nel contratto collettivo – che disciplinano il cosiddetto periodo di comporto. Ma di che si tratta e come funziona in concreto? Vediamolo.

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Periodo di comporto: che cos’è esattamente?

La situazione del lavoratore in malattia è sempre delicata, anche da un punto di vista contrattuale: infatti è normale che il lavoratore si domandi se un’assenza più o meno prolungata dal luogo di lavoro, possa intaccare in qualche modo il rapporto di lavoro in essere. Ecco dunque che intervengono le citate norme di garanzia, disposte dai vari CCNL, che regolano il cosiddetto periodo di comporto: grazie a quest’ultimo, il lavoratore è protetto dal licenziamento – per un certo lasso di tempo – in ipotesi di assenza per malattia. Il periodo di comporto consiste quindi in un istituto di tutela a favore del lavoratore malato.

E’ essenziale che il lavoratore conosca bene che cosa dice il contratto collettivo riguardo al periodo di comporto, dato che non di rado sono attivati procedimenti disciplinari, ai danni di un dipendente, per le scorrettezze compiute nell’assenza per malattia, o anche per semplice ignoranza delle regole in materia. Tra gli esempi più classici di comportamenti disonesti da parte del lavoratore, abbiamo l’assenza alle visite fiscali previste, il compimento di attività che non possono conciliarsi con lo stato di malattia e il mancato invio del codice identificativo del certificato medico di malattia.

In tale contesto, il lavoratore malato ha dunque diritto a non recarsi sul luogo di lavoro, al fine di poter guarire e nonostante non faccia – temporaneamente – alcuna attività di lavoro, va retribuito in parte a carico dell’Inps ed in parte a carico del datore di lavoro (ma esclusivamente se il CCNL di riferimento dispone un’integrazione dell’indennità di malattia Inps, che grava sul datore).

Il periodo di comporto consente, come detto, di mantenere il proprio posto in azienda, così come afferma l’art. 2110 Codice Civile. Se è vero dunque che il lavoratore in tanti altri casi è licenziabile, non può esserlo per malattia.

Periodo di comporto: come deve comportarsi il lavoratore?

Il lavoratore, pur malato, deve comportarsi in un certo modo, per tutelarsi grazie al periodo di comporto, e non rischiare dunque spiacevoli conseguenze di ambito lavorativo. Ecco, in sintesi, i tre punti che deve rispettare:

  • deve spedire con tempestività la comunicazione dell’assenza per malattia, al datore di lavoro: con essa – che i CCNL in genere rendono possibile anche con un semplice ed informale sms oppure una mail – il lavoratore segnala al datore di lavoro che non si potrà recare sul luogo di lavoro a causa della malattia, riservandosi dunque produrre di seguito il certificato di malattia;
  • il periodo di comporto vale se la malattia viene certificata dal medico curante del lavoratore, che deve infatti emettere il certificato telematico di malattia. Questo documento, grazie al fatto che è informatico, può arrivare con celerità agli indirizzi pec del datore di lavoro e dell’Inps. Ovviamente, il lavoratore è responsabile della veridicità dei dati inclusi nella citata certificazione. In particolare, in questo certificato, va indicato con precisione l’indirizzo per le visite fiscali, altrimenti il pericolo è quello di risultare assenti alla visita fiscale disposta d’ufficio dall’Inps o invece domandata dall’azienda;
  • il lavoratore deve dunque, per l’intero periodo di assenza per malattia, riposare, non impegnarsi in attività inconciliabili con la malattia e, soprattutto, rendersi rintracciabile all’indirizzo indicato nel certificato, in quelle che sono le cosiddette “fasce orarie di reperibilità“.

La durata di tale periodo e l’indennità di malattia Inps

E’ intuibile che il periodo di comporto non può comunque essere infinito. Infatti, tale lasso di tempo ha una durata determinata. La durata di tale lasso di tempo, in assenza di una regola che valga per ogni contratto di lavoro, è disposta:

  • dalla legge per gli impiegati;
  • dal CCNL applicato allo specifico rapporto di lavoro;
  • eventualmente, dagli usi.

Più specificamente, abbiamo che per quanto riguarda la categoria legale degli “impiegati”, la legge prevede che il periodo di comporto duri 3 mesi, se l’anzianità di servizio del dipendente è sotto ai 10 anni; è invece di 6 mesi se l’anzianità supera i 10 anni. È chiaro che, comunque, se il rapporto di lavoro è disciplinato da un certo CCNL, sarà necessario tener conto delle norme da questo previste, se più favorevoli rispetto al dettato della legge. La prassi dei rapporti di lavoro insegna che generalmente tale durata è corrispondente a 6 mesi. La motivazione è la seguente: l’indennità di malattia Inps è versata per 180 giorni nell’anno solare e pertanto, i CCNL tendono a garantire al dipendente un periodo di comporto equivalente al lasso di tempo in cui egli incassa la tutela economica di malattia.

L’indennità di malattia Inps copre una percentuale del reddito medio incassato dal dipendente nell’ultimo periodo. Tale versamento è anticipato dal datore di lavoro in busta paga, secondo le ordinarie scadenze dei periodi di paga, ma è in un secondo tempo recuperato a conguaglio con i contributi dovuti all’Inps. Va rimarcato che non pochi CCNL dispongono che il datore di lavoro debba integrare l’indennità malattia Inps, versando una ulteriore somma di denaro al dipendente.

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Che succede al termine di questo lasso di tempo?

Concludendo, domandiamoci quali sono le possibili conseguenze, in caso di scadenza del periodo di comporto. Ebbene, se il lavoratore non ritorna sul posto di lavoro, perchè in via di guarigione o, peggio, ancora nel bel mezzo della malattia, l’azienda potrà comportarsi come meglio crede, potendo anche optare per il licenziamento (giustificato dal superamento di tale periodo), con scelta assolutamente discrezionale. In altre parole, superato detto periodo, cade il diritto alla conservazione del posto: tuttavia, come ogni licenziamento, anche questa tipologia di recesso deve essere resa nota al lavoratore in forma scritta, con dettagliata indicazione delle ragioni che hanno determinato la scelta.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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