Usura bancaria: tassi massimi e soglie consentite, come tutelarsi

Pubblicato il 2 Ottobre 2020 alle 13:01 Autore: Claudio Garau
Usura bancaria: tassi massimi e soglie consentite, come tutelarsi

Usura bancaria: tassi massimi e soglie consentite, come tutelarsi

L’usura bancaria è per sua natura un reato particolarmente odioso. Infatti con questa espressione, il legislatore intende riferirsi all’applicazione di tassi di interesse troppo elevati in materia di mutui o prestiti di denaro, dando luogo ad un comportamento che, nei fatti, abusa dello stato di necessità del richiedente e che oggi è incluso tra gli illeciti penali. Laddove l’usura riguardi specificamente un contratto bancario, si parla solitamente di “usura bancaria“. Vediamo dunque più nel dettaglio quando si incappa nel reato di usura e quando gli interessi possono essere ritenuti usurari.

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Usura bancaria: il contesto di riferimento

Rispetto al reato “classico” di usura, l’usura bancaria è considerata dal legislatore come una fattispecie ancora più grave, giacchè posta in essere da un istituto specializzato, appunto una banca, che invece dovrebbe rappresentare per il cittadino un operatore onesto, affidabile e trasparente. In buona sostanza, la banca compie un reato di usura bancaria se applica nei propri contratti di mutuo o prestito un tasso di interesse superiore a quello predefinito e di riferimento. In particolare, il calcolo degli interessi usurari nei prestiti bancari considera il cosiddetto principio di omnicomprensività dell’interesse, che mira a evitare l’aggiramento delle norme in materia, attraverso l’applicazione di somme imputate come spese varie invece che come interessi.

In effetti, potrebbe ben succedere che un privato cittadino dubiti della legittimità del tasso di interesse applicato ad un prestito o ad un mutuo. Tuttavia, occorre sempre tener presente che la “legittimità” del tasso di interesse dipende delle variazioni dei tassi di mercato, ossia dall’andamento di quest’ultimo. Ecco dunque che un certo tasso potrebbe essere usurario e sconfinare nell’usura bancaria in certe condizioni o periodi e invece essere lecito in altre situazioni e periodi.

Ciò che preme ricordare è che le rilevazioni dei tassi sono compiute dalla Banca d’Italia trimestralmente e gli esiti sono raccolti in un apposito decreto del ministro dell’Economia e Finanze che indica i limiti da non superare. Ecco dunque che è possibile individuare con precisione, per i vari rapporti contrattuali tra cliente e banca, quali sono i tassi soglia, superati i quali scatta l’usura bancaria.

Quando scatta il reato?

A questo punto, dobbiamo chiarire quando si è concretamente di fronte ad un reato di usura bancaria, e quando no. Disciplinato in via generale dall’art. 644 del Codice Penale, il reato in questione è integrato quando i detti interessi usurari sono promessi o convenuti dalle parti del contratto (cliente e banca), a prescindere dal fatto che in un secondo tempo siano pagati.

In base all’appena citato articolo, il limite superato il quale l’interesse dà luogo ad un caso di usura bancaria, è sì predeterminato dalla legge, ma in modo variabile. Infatti, il Mef deve trimestralmente adoperarsi per individuare il tasso effettivo globale medio – ossia il Tegm (qui più nel dettaglio) – degli interessi praticati dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati. Il tasso individuato ogni tre mesi è oggetto di decreto del Mef e di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma non solo: infatti, anche gli istituti di credito e gli intermediari finanziari in generale, sono obbligati a rendere noti questi dati nei loro spazi e filiali aperte al pubblico.

Ma il cliente è ulteriormente garantito. Infatti, il legislatore ritiene tassi usurari, idonei ad integrare il reato di usura bancaria, anche gli interessi inferiori al citato limite se “avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria” (art. 644 c.p.).

Tradotto in termini pratici, ciò significa che il cliente è particolarmente tutelato contro casi di usura bancaria, in quanto il Tegm ha di fatto una portata relativa, ben potendo in giudice dare ragione al privato cittadino e riconoscere un caso di usura bancaria anche per interessi più bassi della soglia prefissata.

Per chiarezza, ribadiamo che è la Banca d’Italia il soggetto materialmente competente a svolgere, per conto del Mef, le rilevazioni trimestrali dei Tegm.

Come funziona il calcolo del tasso soglia e come difendersi in caso di usura

L’usura bancaria scatta sulla scorta della rilevazione del citato Tegm. Esso però rappresenta soltanto la base per effettuare il calcolo del livello di soglia, oltrepassato il quale, scatta il reato citato. In buona sostanza, il valore dell’operazione di riferimento (c/c, prestito, mutuo ecc.) deve essere incrementato di un quarto e al risultato occorre sommare 4 punti percentuali. Ma non solo: in base alla legge, la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere al di sopra degli 8 punti percentuali. I citati decreti del Mef espongono chiaramente sia i valori dei tassi effettivi globali, sia i valori dei tassi soglia, per ognuna categoria di operazioni bancarie. Ecco dunque che, in concreto, ogni contratto bancario dovrà tener conto di un determinato tasso soglia, oltre il quale scatta l’usura bancaria: ce ne sarà uno apposito per il mutuo, uno apposito per il prestito e così via.

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Concludendo, come può il comune cittadino difendersi nel caso abbia subito l’usura bancaria? Ebbene, verificato che un certo tasso d’interesse è effettivamente al di sopra di quello legale o comunque legittimo, il consumatore può certamente fare denuncia alla Procura della Repubblica, e – qualora il contratto bancario sia già stato sottoscritto – può avviare una causa civile per il recupero degli importi non dovuti alla banca. Infatti, la legge vigente dispone che in ipotesi di usura bancaria, ogni clausola contrattuale in merito è da considerarsi nulla, e il cliente non deve mai versare alcunchè a riguardo.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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