Incidente stradale: i doveri di chi investe un pedone. La sentenza

Incidente stradale: sulla materia interviene la Cassazione con una nuova sentenza. Ecco quali sono i doveri dell’automobilista

Incidente stradale: i doveri di chi investe un pedone. La sentenza

Incidente stradale: i doveri di chi investe un pedone. La sentenza

Incidente stradale: sulla materia interviene la Cassazione con una nuova sentenza. Ecco quali sono i doveri dell’automobilista che investe un pedone o un ciclista e le attenuanti che possono essergli concesse secondo gli Ermellini.

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Incidenti stradali: nuova sentenza della Cassazione

Con la sentenza 27241/2020 depositata il primo ottobre dalla Quarta sezione penale della Cassazione si stabilisce che in caso di incidente stradale bisogna fermarsi sempre: cioè anche se il pedone (o il ciclista) investito non pare aver subito danni e magari rifiuta i soccorsi. A chiarirlo gli alti giudici: l’automobilista deve rimanere sul luogo del sinistro fino all’arrivo delle forze dell’ordine per evitare un’imputazione relativa all’allontanamento; d’altra parte, in tal evenienza la condanna per fuga potrebbe essere azzerata in virtù della tenuità del fatto. Insomma, se ci si allontana dal luogo di un incidente che ha causato delle ferite lievi, che non necessitano di assistenza, potrebbe scattare la non punibilità per il responsabile.

Non basta aspettare l’ambulanza

È l’articolo 189 del Codice della Strada a descrivere il comportamento che l’automobilista deve tenere nel caso di un incidente stradale che coinvolga altre persone. Innanzitutto, bisogna rimanere sul luogo del sinistro per essere identificati (e dare la propria versione dell’accaduto) e quindi prestare soccorso, anche solo chiamando l’ambulanza. Tuttavia, non basta aspettare che arrivi l’ambulanza per poter ripartire: se ci si allontana dal luogo del sinistro prima di essere identificati si rischia l’incriminazione per fuga. Dunque, o si aspetta la Polizia o si forniscono alle Forze dell’Ordine le proprie generalità in altro modo per evitare conseguenze penali, al di là delle responsabilità relative all’incidente.

Le attenuanti in caso di fuga

Con la nuova sentenza della Cassazione si restringe ancora di più la casistica in cui si rischia l’incriminazione per l’allontanamento: l’automobilista deve, in sostanza, sempre ritenere di aver potuto causare lesioni non visibili (non per forza gravi), quindi, non si può allontanare senza accertarsi approfonditamente delle condizioni dell’investito. E se ciò non gli viene permesso da comportamenti aggressivi dell’investito stesso o di altre persone occorse nel frattempo? In tal caso, non ci può comunque comportare come se non fosse successo niente: bisogna mettersi al sicuro e avvertire le Forze dell’Ordine. Detto ciò, se ci si allontana comunque finendo poi incriminati valgono da attenuanti, determinando talvolta la non punibilità per l’automobilista, la tenuità del danno causato, la presenza di persone che impediscono l’accertamento del danno con fare intimidatorio, l’eventuale risarcimento via assicurazione, la non costituzione dell’infortunato come parte civile e chiaramente la collaborazione in fase di indagine.

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