Licenziamento collettivo: come decidere chi mandare via dall’azienda?
Licenziamento collettivo: come decidere chi mandare via dall’azienda?
Il licenziamento collettivo rappresenta sempre una delicata fase di transizione verso un nuovo contesto, sia per l’azienda, ma anche e soprattutto per i lavoratori coinvolti. Tale tipologia di licenziamento, nel diritto del lavoro italiano, consiste infatti in un iter che riguarda contestualmente una pluralità di lavoratori e che produce la soppressione dei posti di lavoro, conseguente a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Alla base del licenziamento, insomma, vi dev’essere una scelta di riduzione o trasformazione dell’attività che non sia temporanea, bensì definitiva, e tale da causare anche la logica riduzione della forza lavoro.
Qui di seguito vogliamo proporci di capire quali sono, di fatto, i lavoratori interessati dalla procedura di licenziamento collettivo, ovvero quali sono coloro che dovranno abbandonare il posto di lavoro. Si tratta infatti di una questione pratica di indubbia rilevanza: facciamo chiarezza.
Licenziamento collettivo: alcuni cenni essenziali
Come accennato, è interessante porre l’attenzione su quelli che sono i criteri che il datore di lavoro deve seguire per scegliere chi può rimanere a lavorare in azienda, in ipotesi di riduzione di reparti o sedi aziendali, o comunque in ipotesi di “riorganizzazione” dell’attività imprenditoriale. Abbiamo sopra ricordato che il licenziamento collettivo scatta in caso di riduzione, trasformazione o cessazione di attività o lavoro. Ma quali sono i tratti essenziali di questo iter? Eccoli in sintesi:
- si tratta di un licenziamento che può essere applicato esclusivamente alle aziende con più di 15 dipendenti;
- è licenziamento collettivo se viene attivato nei confronti di almeno 5 dipendenti, nel periodo di 120 giorni.
La procedura di licenziamento collettivo non è affatto rapida, in considerazione anche del fatto che la decisione di mandare via più lavoratori dall’azienda, merita un attento esame nel merito. Nell’iter sono infatti coinvolti altresì anche le RSA, le associazioni di categoria, ma anche i competenti uffici provinciali, delegati dalla Regione. In ogni caso, prima di procedere con l’effettivo licenziamento collettivo, gli attori coinvolti cercano di trovare eventuali soluzioni alternative, con un accordo sindacale ad hoc. In caso di esito infruttuoso delle trattative, potrà essere coinvolto in prima linea l’Ispettorato del lavoro, che cercherà di mediare, per salvare i posti di lavoro. Altrimenti, la sola conseguenza sarà il licenziamento collettivo dei lavoratori in esubero.
Chi può essere allontanato dall’azienda e chi può restare: i criteri
Per capire chi e sulla base di quale criterio, può essere mandato via, occorre tener presente se è stato sottoscritto, o meno, un accordo sindacale. Nel primo caso, i criteri sono dunque decisi con i sindacati, sulla scorta delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell’azienda. Ecco che la scelta dei lavoratori da licenziare seguirà quanto previsto dai contratti collettivi, stipulati con i sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale. In particolare, l’accordo può disporre criteri di scelta astratti o prevedere nel dettaglio i singoli lavoratori da licenziare.
Nel secondo caso, e dunque in mancanza di criteri “sindacali”, varranno in via residuale i criteri previsti dall’art. 5 del d. lgs. n. 223 del 1991, ossia:
- Carichi di famiglia
- Anzianità di servizio
- Esigenze tecnico-produttive ed organizzative
Gli appena citati criteri di scelta dei lavoratori oggetto di licenziamento collettivo, sono da intendersi in concorso fra loro e, come appena detto, sono residuali rispetto a quelli previsti dai vari CCNL. In ogni caso, anche tali criteri vanno correlati a specifiche esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell’azienda che intende procedere con il licenziamento collettivo.
In ogni caso, per utilizzarli correttamente, il datore di lavoro dovrà tener conto – tra l’altro – del rispetto del limite numerico previsto per la quota di riserva, della categoria dei disabili, ed anche deve ricordare che le lavoratrici madri possono essere licenziate esclusivamente in ipotesi di cessazione dell’attività di impresa. Come si può ben notare, dunque, tutto l’iter del licenziamento collettivo, e i correlati criteri di scelta dei lavoratori da mandare via, segue precise regole e soprattutto deve rispettare specifici vincoli e limitazioni.
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