Conto corrente: sequestro preventivo in tutta Europa, il decreto
I creditori presto potrebbero avere la possibilità di bloccare il conto corrente dei debitori anche se si trova in un altro paese dell’Unione Europea. Uno schema di decreto in merito presto all’esame del Consiglio dei Ministri. Cosa potrebbe essere previsto nello specifico?
Conto corrente: pignoramento in tutta l’Ue
Già nel corso di questa settimana, il Consiglio dei Ministri dovrebbe esaminare una scherma di decreto contenente nuove misure sul recupero dei crediti depositati in un conto corrente all’estero. In pratica, il soggetto creditore potrà raggiungere i conti bancari del debitore anche se questi si trovano in un altro paese dell’Unione Europea in modo più rapido. Il sequestro del conto all’estero poi seguirà le modalità di pignoramento dei crediti operative in Italia.
Sostanzialmente, cittadini e imprese avranno maggiori speranze di recuperare i propri crediti perché, come si diceva, si potranno cercare i fondi dei soggetti in debito anche su tutto il territorio Ue senza incappare in un protocollo diverso per ciascun paese. Lo schema di decreto che dovrebbe essere presto esaminato in Cdm vuole adeguare l’ordinamento italiano ai regolamenti Ue sul recupero transfrontaliero dei crediti e sul sequestro conservativo dei conti bancari.
La procedura del sequestro
Il sequestro del conto corrente depositato in un paese Ue diverso da quello dove è domiciliato il debitore avverrà in ogni caso solo a seguito di apposito provvedimento di un tribunale dello stesso paese in cui è registrato il conto. Dunque, bisogna precisare che la nuova procedura di recupero sarà alternativa a quelle dei singoli paesi ma non agisce in sostituzione di quest’ultima.
Il recupero riguarda la materia civile e commerciale, invece, sono esclusi i crediti fiscali, quelli doganali e amministrativi, così come i diritti patrimoniali derivanti da rapporti tra coniugi, testamenti e successione. Restano fuori dal raggio di azione del sequestro anche i crediti da recuperare a seguito di procedure fallimentari. La procedura garantisce il cosiddetto “effetto sorpresa”: cioè il debitore non viene avvertito prima dell’inizio del recupero. Tuttavia, al creditore non verranno fornite informazioni sul conto di quest’ultimo e non saranno oggetto di pignoramento le somme necessarie al sostentamento del debitore e dei suoi familiari.
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