Indennità di trasferta: importo, tassazione e come si ottiene

Pubblicato il 13 Ottobre 2020 alle 11:52 Autore: Claudio Garau
Indennità di trasferta: importo, tassazione e come si ottiene

Indennità di trasferta: importo, tassazione e come si ottiene

L’indennità di trasferta è un istituto del diritto del lavoro, che è applicato nei confronti del lavoratore che, per ragioni collegate alle necessità aziendali, è temporaneamente spostato in una sede di lavoro differente da quella abituale. In queste circostanze, chi viene trasferito altrove per un certo lasso di tempo ha diritto alla citata indennità. Ma qual è il suo importo, come si ottiene di fatto e qual è la tassazione applicata? Lo vediamo di seguito.

Se ti interessa saperne di più sulla domanda indennità infortunio domestico, quando scatta e a chi spetta, clicca qui.

Indennità di trasferta: di che si tratta e perchè è versata

Come sopra accennato, l’indennità di trasferta – detta anche “diaria” – consiste in quella somma di denaro che è versata al lavoratore dipendente, per coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio che – in questo modo – sono rimborsate in busta paga. Con la parola “trasferta”il legislatore intende il trasferimento e il soggiorno momentaneo del dipendente in un luogo diverso da quello abituale di lavoro.

Giuridicamente parlando, non bisogna fare confusione: infatti, l’indennità di trasferta rappresenta un compenso economico differente dal rimborso spese, ed anzi può sommarsi ad esso. L’importo dell’indennità è individuato dal CCNL di riferimento e la determinazione avviene o in misura fissa oppure in percentuale della retribuzione percepita ogni giorno.

Dobbiamo rimarcare che il requisito della temporaneità è un tratto immancabile della citata indennità, altrimenti se la modificazione di sede, rispetto a quella prevista nel contratto, fosse definitiva, non si parlerebbe più di “trasferta”, bensì di “trasferimento”, che segue regole completamente differenti.

La finalità dell’indennità di trasferta appare piuttosto evidente: la legge e i CCNL prevedono che il datore di lavoro sia tenuto a versare un compenso economico aggiuntivo, a causa delle spese sostenute e del disagio legato a tali spostamenti, che portano il lavoratore a restare lontano dalla propria residenza, dalla famiglia e dagli affetti. In verità, però, le norme di diritto del lavoro in materia servono anche e soprattutto ad evitare il fenomeno delle retribuzioni corrisposte “fuori busta”, ovvero in violazione delle regole tributarie.

Come è determinata?

A questo punto, possiamo vedere come di fatto viene calcolata l’indennità di trasferta. Essa può essere determinata in una delle seguenti maniere:

  • con versamento della somma di denaro, che tiene conto analiticamente di tutte le spese sostenute dal trasfertista, ovvero degli importi documentati;
  • oppure con un pagamento a forfait, in relazione al numero di giorni o ore di trasferta ed in relazione alla distanza dalla sede contrattuale di lavoro.

Sono i vari CCNL di riferimento a porre i criteri per il calcolo dell’indennità: sono dunque questi fonti normative a disporre i citati rimborsi analitici delle spese oppure l’indennità a forfait. E ciò avviene in relazione alla tipologia di attività e di mansioni svolte dal lavoratore. Ma è anche possibile che la contrattazione collettiva preveda l’applicazione di un sistema misto di calcolo.

Questi tre sistemi di calcolo sono peraltro pacificamente ammessi dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

In particolare, se sono applicate le regole sul “forfait”, la somma che costituisce l’indennità di trasferta è individuata facendo valere una percentuale sulla retribuzione giornaliera predefinita. Il coefficiente in questione è previsto dal CCNL applicato al lavoratore che ha diritto a tale somma.

In ogni caso, l’indennità di trasferta va per legge versata per tutte le giornate di durata della missione o trasferta del lavoratore, inclusi gli eventuali giorni di festa, le domeniche e le giornate di malattia.

Se ti interessa saperne di più sul licenziamento apprendista, preavviso e quanto spetta l’indennità, clicca qui.

La tassazione di questa indennità

Ci si potrebbe domandare se sul denaro versato a titolo di indennità di trasferta, è prevista una tassazione e, se sì, come come funziona. Ebbene, dobbiamo distinguere: se le voci che concorrono a formare l’indennità fossero ritenute “voci retributive”, aumenterebbero la mole del reddito imponibile, e quindi tassabile; in caso contrario, tali voci sarebbero esentasse. E’ il citato Testo Unico delle Imposte sui Redditi che disciplina il trattamento fiscale delle indennità di trasferta, in modo da stabilirne l’imponibilità ai fini fiscali o l’esenzione.

Per legge abbiamo che:

  • le trasferte all’interno del Comune in cui si trova la abituale sede di lavoro, contribuiscono a determinare il reddito imponibile (a parte le spese di trasporto documentate dai documenti di viaggio consegnati dal vettore, come ad esempio il biglietto del treno);
  • le trasferte fuori dal territorio del Comune, seguono il principio della non imponibilità fiscale delle indennità, salve alcune eccezioni. In particolare, l’indennità forfettaria di trasferta fuori dal Comune in cui è la sede abituale, non dà luogo a reddito imponibile, e perciò è esente dall’Irpef, ma soltanto entro il limite di 46,48 euro al giorno per le trasferte nazionali e di 77,46 euro per quelle in un paese straniero. Pertanto, superato questi limiti, solo la parte eccedente sarà oggetto di tassazione. Se invece è utilizzato il criterio misto di calcolo, i limiti che abbiamo appena visto scendono a 30,89 euro al giorno per le trasferte in Italia e a 51,64 euro per quelle fuori Italia. Ancora, in ipotesi di sistema analitico (rimborso di ogni spesa documentata), i limiti di esenzione d’imposta dell’eventuale indennità di trasferta scendono ulteriormente alla somma pari a 15,49 euro per le trasferte in Italia e a 25,82 euro se in paese straniero.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU GOOGLE NEWS

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?
Scrivici a redazione@termometropolitico.it

L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
Tutti gli articoli di Claudio Garau →