Pignoramento polizze vita: quando è possibile e cosa dice la legge
Ci siamo più volte occupati delle conseguenze che gravano sul debitore che non versa quanto dovuto al creditore, nei tempi previsti, rendendosi di fatto insolvente. In questi casi, scatta il cosiddetto pignoramento, ovvero l’atto con cui inizia la fase di espropriazione forzata dei suoi beni, per soddisfare la legittima pretesa del creditore o dei creditori. Qui di seguito vogliamo però porci la seguente domanda: è possibile eseguire anche il pignoramento polizze vita? e se sì, con quali modalità ed entro quali limiti? Si tratta di una questione di indubbio rilievo pratico, che merita di essere affrontata. Vediamo più nel dettaglio.
Polizze vita e pignoramento: cosa dice il Codice Civile
Il pignoramento è, come accennato, il primo passo di una formale procedura disciplinata dalle norme del Codice Civile, che ha la finalità di porre un vincolo su alcuni beni del debitore, a tutela del diritto di credito del creditore procedente, ma anche di tutti gli altri eventuali creditori che in un secondo tempo dovessero intervenire nell’iter di esecuzione forzata.
In buona sostanza, il pignoramento consiste in un vincolo giuridico che attiene al valore di scambio dei beni, ma non riguarda la loro fruizione ed utilizzo: infatti, il debitore può proseguire a disporre in concreto dei beni pignorati, ma non può compiere atti che causino la sottrazione, la distruzione o il deterioramento di essi.
Per maggiori dettagli sul pignoramento, rimandiamo ad uno dei nostri articoli sul tema, relativo al pignoramento presso il debitore e a quali beni sono di fatto pignorabili.
Qui vogliamo invece porre l’attenzione sull’art. 1923 del Codice Civile (“Diritti dei creditori e degli eredi“), che in relazione alla questione della pignorabilità delle polizze vita, dispone quanto segue:
“Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni“.
In questa disposizione è affermata l’intangibilità delle somme spettanti a titolo di polizza vita, nella finalità di tutelari i diritti che la polizze assicurative garantiscono ai contraenti o ai beneficiari rispetto a quelle che sono le richieste – pur legittime – del creditore, dei creditori o anche dei loro eredi. Tuttavia, come vedremo tra poco, ci sono delle eccezioni.
Quando il diritto di credito può essere fatto valere anche sulla polizza?
Abbiamo appena detto che la regola generale è quella dell’impignorabilità. Ma il legislatore ha anche considerato l’ipotesi per la quale il contraente, ovvero il cliente dell’assicurazione, abbia voluto intenzionalmente recare un pregiudizio ai suoi creditori, pagando i premi e diminuendo di fatto la mole del proprio patrimonio.
In tali circostanze, i creditori potranno far valere i loro legittimi diritti sulle somme dovute in forza del contratto di polizza, ma esclusivamente entro i confini dell’ammontare dei premi versati per il contratto assicurativo. Varrà insomma la cosiddetta azione revocatoria, che una volta intrapresa comporterà l’inefficacia dei pagamenti effettuati dall’assicurato all’assicuratore. La conseguenze pratica e diretta sarà che gli gli importi saranno pacificamente pignorabili. Ecco dunque che l’espropriazione forzata risulta applicabile anche alle polizze vita.
In base ad una sentenza del 2018 formulata dalla Corte di Cassazione, sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 1923 citato, le polizze vita sono però impignorabili laddove abbiano scopi di natura previdenziale, posto che non può invece parlarsi di impignorabilità in relazione a polizze vita che abbiano intento speculativo.
Per quanto riguarda Postaprevidenza valore, ovvero il fondo pensione previsto da Poste Vita Spa e da intendersi piano individuale pensionistico di tipo assicurativo, è applicata una norma differente. Infatti, in queste circostanze, vale la regola di cui all’art. 11 del d. lgs. n. 252 del 2005, per la quale sono impignorabili le posizioni individuali in fase di accumulo, mentre le prestazioni pensionistiche in capitale, o in rendita, nonché le anticipazioni per spese sanitarie, sono sottoposte “agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria“.
In pratica, come anche fatto notare dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), valgono i limiti di pignorabilità entro la somma massima di un quinto della prestazione, valutato al netto delle ritenute fiscali. Sono invece liberamente cedibili, sequestrabili e pignorabili i cosiddetti riscatti e le altre tipologie di anticipazioni.
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Come si può vedere, dunque, le polizze vita non sono sempre impignorabili ed anzi possono essere, in più circostanze, aggredite dai creditori.
D’altronde, la giurisprudenza ha negli ultimi anni chiarito molto bene questo punto e sempre la Corte di Cassazione fece notare che: “Le somme derivanti dal riscatto di una polizza assicurativa sulla vita sono assoggettabili a sequestro conservativo se, avuto riguardo alle concrete pattuizioni contrattuali, alla stessa debbano riconoscersi natura e finalità non previdenziali, ma di strumento finanziario“.
Insomma, quanto basta a notare che rispetto alle polizze vita che – come appena visto – possono essere pignorate, esistono altri strumenti di tutela patrimoniale più certi, performanti ed efficaci.
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