Congedo ordinario: cos’è e come si ottiene. La guida rapida

Pubblicato il 15 Ottobre 2020 alle 13:12 Autore: Claudio Garau
Polizia cinofila mansioni, cosa fa e come si entra. La guida rapida

Congedo ordinario: cos’è e come si ottiene. La guida rapida

Abbiamo già affrontato più volte la tematica delle ferie e abbiamo già chiarito che la Costituzione – all’art. 36 – sancisce che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. In quest’ambito, appare dunque opportuno fare luce sul significato di congedo ordinario: che cosa vuol dire di preciso questa espressione? Vediamolo.

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Congedo ordinario: di che si tratta?

Abbiamo appena detto che le ferie costituiscono uno dei primari diritti del lavoratore: d’altronde, è ben nota la funzione delle ferie, riconnessa alla tutela del diritto alla salute di coloro che svolgono giornalmente un lavoro. Poter usufruire delle ferie significa poter contare un periodo di recupero, di relax e di vacanza, in cui “ricaricare le batterie” e recuperare energie psico-fisiche, a seguito magari di lunghe e faticose giornate in ufficio.

Su questo piano diventa allora interessante occuparci del cosiddetto congedo ordinario: che cosa significa di preciso?

Ebbene, il periodo di ferie retribuite annuali, che trova menzione e tutela in Costituzione, nel rapporto di pubblico impiego è talvolta definito “congedo ordinario“. Un sinonimo, insomma, della parola “ferie”, applicato in particolare con riferimento al personale delle forze di polizia. Ovviamente anche per chi lavora nel settore pubblico, il diritto al congedo ordinario è irrinunciabile, ed anche non è monetizzabile. In questi casi, non si può decidere di non usufruire delle ferie o congedo ordinario e non si può chiedere di sostituire detto congedo con il versamento di una indennità sostitutiva, salvo alcuni casi particolari. Quali sono questi casi?

Ebbene, sono quelli di cui all’art. 14 D.P.R. n. 395 de 1995 e all’art. 18 D.P.R. n. 254 del 1999, sul personale delle forze di polizia, vale a dire le ipotesi di decesso, cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità e conclusione del rapporto di lavoro.

Durata e misura del pagamento

Due domande sicuramente si faranno in molti: quanto dura detto congedo ordinario e a quanto ammonta l’indennità correlata? Rispondiamo a ciascuna domanda.

Per quanto riguarda il fattore durata, l’ammontare dei giorni di congedo ordinario sono legati al numero di giorni di lavoro settimanali, prefissati in contratto. Per esempio, se un membro delle forze di polizia lavora 6 giorni su 7, la durata del congedo ordinario sarà pari a 30 giorni ogni anno e salirà di qualche giorno dopo il primo triennio di servizio. I dipendenti che hanno dalla loro parte almeno 25 anni di servizio, possono contare su ben 45 giorni di congedo ordinario. Se invece lavora 5 giorni a settimana, e non 6, la durata per il primo triennio sarà di 26 giorni, salendo di un paio di giorni negli anni successivi. E’ chiaro dunque che la durata del congedo è direttamente proporzionale all’anzianità di servizio e al numero di giorni lavorati ogni settimana.

Sul piano del pagamento in caso di congedo ordinario, rimarchiamo che nelle giornate nelle quali il dipendente si avvale di dette ferie, conserva il diritto alla ordinaria retribuzione. Non ha diritto soltanto ai compensi per lavoro straordinario e alle indennità che non sono versate per dodici mensilità.

Il congedo ordinario è calcolato tenendo conto del progressivo accumulo di anzianità di lavoro. Pertanto, nell’anno di assunzione o di cessazione dal lavoro, i giorni di congedo ordinario devono essere calcolati pro-quota, ovvero in proporzione ai dodicesimi di servizio svolto.

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Concludendo, non possiamo tralasciare un punto essenziale: in base alle norme vigenti del diritto del lavoro, il citato periodo di congedo ordinario va utilizzato dal lavoratore, nell’ambito dell’anno solare cui è ricollegato. Tuttavia, se un elevato carico di lavoro ed esigenze stringenti impongono di non poter usufruire del congedo ordinario in un certo anno, i giorni di ferie saranno via via accumulati, per essere poi “spesi” entro l’anno successivo. E’ chiaro che dovrà esservi sempre un contemperamento tra esigenze del servizio ed esigenze del singolo lavoratore. D’altronde il D.P.R. n. 782 del 1985 – relativo al regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza – sancisce che sia il responsabile presso gli uffici della Polizia di Stato a determinare previamente, e quindi programmare, quelli che saranno i turni entro i quali ciascun dipendente potrà sfruttare i giorni di congedo.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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